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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1950, n. 453

Norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.

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Testo in vigore dal:  14-7-1950

Art. 3


I criteri di cui al precedente articolo non si applicano:
a) per le merci comprese nei capitoli 9 (caffè, tè e spezie), 17 (zuccheri e prodotti di zucchero), 41 (pellicce e lavori di pellicceria) e 71 (pietre preziose, metalli preziosi e gioielleria) della tariffa generale, alle quali si applicano, integralmente, i dazi previsti dalla tariffa medesima od i dazi per esse convenzionati o, al caso, quelli previsti nella tabella di cui al comma seguente;
b) per le merci comprese nella tabella allegata, firmata dal Ministro per le finanze, alle quali si applicano i dazi ivi stabiliti;
c) per le merci previste dagli accordi tariffari in vigore, alle quali si applicano i dazi pattuiti coi predetti accordi, sempre che nella tabella di cui alla lettera b) non siano stabiliti, per le stesse merci, dazi più favorevoli di quelli convenzionati.