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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 122

Modificazioni alla legge sul lotto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1952)
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Testo in vigore dal: 1-10-1946
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
all'art.  2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98;
  Visto  il  regio  decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto
pubblico, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n.
973;
  Visti  il regio decreto 19 luglio 1941, n. 885 e la legge 24 maggio
1943, n. 420, recanti modificazioni al regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, relativo al lotto pubblico;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello
per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Gli  articoli 8, 17, 34, 39, 40, 63, 70, 75, 76, 82, 84, 97, 98, 99
e  107 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  8.  - Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari a
madre  e figlia di valore determinato, formati con carta filigrana di
diverso colore a seconda del prezzo.
  Le bollette dei giuoco sono di lire 3, 5, 10, 25, 30, 100 e 500.
  Con  decreto Ministeriale possono essere istituiti altri bollettari
o soppressi quelli esistenti".
  "Art.  17.  -  La giuocata per tutte le dieci ruote non puo' essere
inferiore alle lire dieci.
  L'intero  prezzo  puo' essere ripartito tra le sorti prescelte e la
vincita  corrisponde  alla  decima parte di quella che si ottiene con
una giuocata per una sola ruota".
  "Art.  34.  - Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le
ricevitorie  ove  furono  ricevute  le giuocate, quando l'importo non
superi   le  lire  8500,  tranne  il  caso  che  sorga  dubbio  sulla
regolarita'  del  giuoco  o  quando  il  ricevitore non abbia i fondi
necessari.
  Il  pagamento di tutte le altre vincite, comprese quelle denunciate
agli  effetti  dell'art.  26,  e' disposto dall'intendenza di finanza
sede  di  archivio.  A  tale  effetto i giuocatori debbono presentare
all'intendenza,  direttamente  o  a mezzo dei ricevitori, le bollette
vincenti, ritirandone ricevuta.
  L'intendenza  di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite
non oltre il termine di 10 giorni dalla presentazione.
  La  Commissione  di  cui all'art. 24 deve riunirsi almeno una volta
alla  settimana  per  l'autorizzazione  al  pagamento  delle bollette
vincenti".
  "Art.  39.  -  E' proibita ogni sorta di lotteria, salvo le deroghe
appresso indicate.
  Possono  essere  concesse  con  legge  speciale,  su  proposta  del
Ministro per le Finanze, lotterie e tombole nazionali.
  L'esecuzione  di  esse e' demandata all'Ispettorato generale per il
lotto e le lotterie.
  I  premi  delle  lotterie  nazionali  sono  esenti dalla imposta di
ricchezza mobile".
  "Art.  40. - L'intendenza di finanza puo' autorizzare, previo nulla
osta della Prefettura:
    1)  le  lotterie  promosse  e  dirette da persone giuridiche o da
comitati   di  assistenza  e  beneficenza,  esclusivamente  per  fini
educativi,  assistenziali  e  culturali,  con  vendita  di  biglietti
staccati  da  registri a matrice in numero determinato il cui importo
complessivo  per  ogni singola operazione non superi la somma di lire
500 mila.
    La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della
provincia  e  deve  effettuarsi  per il tramite delle ricevitorie del
lotto,  degli  uffici  postali  o di altri uffici o istituti ritenuti
idonei dall'intendenza di finanza;
    2)  le  tombole  promosse  e  dirette  da persone giuridiche o da
comitati  di  assistenza  e beneficenza, purche' il prodotto netto di
esse  sia  destinato  a  scopi educativi, assistenziali e culturali e
purche'  i  premi  non  superano  complessivamente  la  somma di lire
30.000.
    La  vendita delle cartelle deve essere limitata al territorio del
comune  in  cui  la  tombola  si estrae e dei comuni limitrofi e deve
effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;
    3)  le  pesche  o  banchi  di  beneficenza  promossi e diretti da
persone  giuridiche  o  da  comitati  di  assistenza  e  beneficenza,
esclusivamente per fini educativi, assistenziali e culturali, purche'
l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non
ecceda la somma di lire 200.000.
    I  premi  delle  operazioni  di  cui  ai  numeri  1  e  3 debbono
consistere  soltanto  in  cose  mobili,  escluso  il denaro, i valori
bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
    Il  Ministro  per  le  finanze, con suo decreto, determina quante
operazioni  di  quelle  indicate nel presente articolo possono essere
permesse da ciascuna Intendenza".
  "Art.  63.  -  Le  ricevitorie  del  lotto sono distinte in quattro
classi a seconda dell'aggio lordo medio dell'ultimo biennio:
    sono  di  prima  classe  le  ricevitorie con aggio lordo oltre L.
60.000;
    sono  di  seconda  classe  le  ricevitorie  con aggio lordo da L.
40.001 a L. 60.000;
    sono  di terza classe le ricevitorie con aggio lordo da L. 20.001
a L. 40.000;
    sono  di  quarta classe le ricevitorie con aggio lordo non superi
ore a L. 20.000 e, durante il periodo di esperimento, tutte quelle di
nuova, istituzione.
    La classificazione delle ricevitorie viene eseguita ogni due anni
in   base   all'aggio   medio   biennale   risultante  alla  chiusura
dell'esercizio finanziario precedente".
  "Art.  70.  -  L'intendenza di finanza della sede estrazionale deve
entro  il  mese  di  gennaio  di  ogni  anno,  compilare, su apposito
modello,  le  note  di  qualifica  per  i  ricevitori e per gli aiuto
ricevitori  che  prestano  servizio  nelle  ricevitorie della propria
circoscrizione.
  Le  note  debbono  comprendere le notizie riguardanti l'attivita' e
l'operosita'  dei  ricevitori  e degli aiuto ricevitori, l'osservanza
dei   doveri   d'ufficio   e   della   disciplina,  nonche'  il  loro
comportamento nella vita privata.
  Il   giudizio   complessivo   sulla  attivita'  od  operosita'  dei
ricevitori  e  degli  aiuto  ricevitori  del lotto e' espresso con le
qualifiche  ottimo,  distinto,  buono,  cattivo,  che  debbono essere
comunicate agli interessati".
  "Art. 75. - Presso il Ministero delle finanze (Ispettorato generale
per  il  lotto e le lotterie) e' costituito un Consiglio che provvede
all'amministrazione  del  personale  del  lotto  (nomine, promozioni,
trasferimenti, ecc.) secondo le norme, fissate dal Regolamento.
  Il  Consiglio  di  amministrazione  e' nominato dal Ministro per le
finanze;  e'  presieduto  dal  capo dell'ispettorato generale per il,
lotto e le lotterie ed e' composto dal direttore capo della divisione
lotto,  da  un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 7° e
da  due  componenti  della  classe lottista (uno ricevitore e l'altro
aiuto ricevitore).
  Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti; in
caso di parita' prevale quello dei presidente.
  Le  funzioni  di  segretario  sono  esercitate da un funzionario di
gruppo A dell'ispettorato predetto.
  Le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte all'approvazione del
Ministro  per  le  finanze,  il  quale  vi appone il visto, indicando
eventualmente quali deliberazioni non approvi".
  "Art.  76.  -  Le  ricevitorie  vacanti  sono conferite con decreto
Ministeriale,   su  proposta  del  Consiglio  d'amministrazione,  per
anzianita'  congiunta  al  merito, tenuta conto, in quanto alla sede,
delle  indicazioni  fatte  dagli  interessati  nelle note informative
dell'ultimo  anno, ai ricevitori ed aiuto ricevitori che nel triennio
anteriore  abbiano conseguito almeno due qualifiche di distinto e una
di  buono,  purche' quest'ultima sia stata conseguita nel primo o nel
secondo anno del triennio.
  Le  Ricevitorie  di  prima  classe  vengono conferite ai ricevitori
titolari  di ricevitorie di prima classe, e, in mancanza, ai titolari
di ricevitorie di seconda classe:
    quelle di seconda classe vengono conferite ai ricevitori titolari
di  ricevitorie  di  seconda  classe,  e, in mancanza, ai titolari di
ricevitorie di terza classe;
    quelle  di  terza classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di
terza  classe,  e,  in mancanza, ai titolari di ricevitorie di quarta
classe;
    le  ricevitorie  di  quarta  classe,  con  aggio superiore a lire
10.000,  vengono  conferite  ai  ricevitori  di  quarta classe, e, in
mancanza, agli aiuto ricevitori;
    quelle   con   aggio   fino  a  lire  10.000,  vengono  conferite
esclusivamente agli aiuto ricevitori.
  La  gestione  di  ricevitorie di nuova istituzione e' affidata agli
aiuto ricevitori residenti nella provincia, dove le ricevitorie hanno
sede, secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo".
  "Art.  82.  -  La  gestione temporanea delle ricevitorie vacanti e'
affidata  all'aiuto  ricevitore piu' anziano della provincia, secondo
l'ordine  del  ruolo,  sempreche'  sia  idoneo,  e,  in  mancanza, al
coadiutore designato dal ricevitore.
  Il  trattamento  economico  degli  aiuto  ricevitori  che  hanno la
gestione delle ricevitorie e' determinato dal regolamento.
  Nei  casi  di vacanza per morte del titolare la gestione temporanea
della ricevitoria spetta alla vedova se riveste la qualifica di aiuto
ricevitrice".
  "Art.  84.  -  Il Ministero puo' consentire ai ricevitori l'assenza
dal  servizio  per causa di provata infermita' per il periodo massimo
di  un  anno.  Se  il  ricevitore ha superato i 65 anni l'assenza dal
servizio per infermita' puo' avere la durata massima di due anni.
  L'assenza  per  causa  di  provata  infermita' puo' essere disposta
anche d'ufficio per lo stesso periodo di un anno.
  Durante tale periodo di assenza i ricevitori non possono conseguire
alcuna promozione.
  Puo'  essere  consentita  ai  ricevitori l'assenza dal servizio per
giustificati  motivi  di famiglia, per un periodo massimo di un anno.
Durante   tale   assenza  essi  non  hanno  diritto  alla  percezione
dell'aggio,  ne'  possono conseguire alcuna promozione per un periodo
doppio della durata dell'assenza, col minimo di un anno.
  I  ricevitori  richiamati  alle  armi  per servizio temporaneo sono
considerati  in congedo fino al massimo di quattro mesi; per il tempo
eccedente tale periodo sono considerati assenti. Peraltro ad essi non
si applica il disposto del comma precedente.
  I  ricevitori che non riprendono servizio allo scadere dell'assenza
sono dispensati dal servizio.
  Il  Ministero  puo'  consentire agli aiuto ricevitori l'assenza dal
servizio per causa di provata infermita' per il periodo massimo di un
anno.
  Durante  tale  periodo  di assenza gli aiuto ricevitori non possono
conseguire  alcuna  promozione.  Puo' essere altresi' consentita agli
aiuto  ricevitori  la assenza dal servizio per giustificati motivi di
famiglia  per  un  periodo  massimo  di  un  anno,  ma  tale  periodo
costituisce a tutti gli effetti interruzione di servizio".
  "Art. 97. - Ai ricevitori di prima nomina e ai ricevitori, nei casi
di  trasferimento  di  ufficio  per  promozione,  spetta  il medesimo
trattamento  dovuto,  agli  impiegati  statali del grado iniziale del
gruppo C, limitatamente al rimborso delle sole spese di viaggio e del
trasporto del bagaglio e delle masserizie.
  Il  medesimo  trattamento  spetta alle persone di famiglia, purche'
conviventi ed a carico, secondo le disposizioni vigenti.
  La liquidazione delle spese e' fatta dalle Intendenze di finanza in
base ai documenti all'uopo prescritti.
  Non   spetta  alcun  rimborso  ai  ricevitori  trasferiti  su  loro
richiesta".
  "Art.  98.  -  E'  in  facolta'  dell'Amministrazione  del lotto di
accordare  non piu' di otto biglietti di viaggio di corsa semplice di
concessione D sulle ferrovie dello Stato ai ricevitori che abbiano la
gestione personale di una ricevitoria e alle persone di loro famiglia
conviventi ed a carico.
  La stessa concessione puo' essere fatta anche agli aiuto ricevitori
in servizio, ma limitatamente a quattro biglietti di viaggio di corsa
semplice di concessione D sulle ferrovie dello Stato.
  Con  il  regolamento  saranno  fissate le norme e condizioni per la
concessione suindicata".
  "Art.  99.  -  I  ricevitori  e  gli  aiuto ricevitori che hanno la
gestione  di  una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni
vitalizi  e  straordinari  al  personale  del  lotto con una ritenuta
generale sul rispettivo aggio netto nella seguente misura:
    dell'8% le ricevitorie di 1° classe;
    del 7% le ricevitorie di 2° classe;
    del 6% le ricevitorie di 3° classe;
    del 5% le ricevitorie di 4° classe.
  Gli  aiuto  ricevitori  che  non  hanno  la gestione di ricevitorie
contribuiscono con una ritenuta sulla sola retribuzione stabilita dal
regolamento  pari  al  18%  che  gravera'  per  meta'  a  carico  del
ricevitore. A questi spetta l'obbligo di versare all'Ente l'intero
  contributo,   salvo   rivalsa   della  quota  a  carico  dell'aiuto
  ricevitore.  Le  modalita'  del  versamento  saranno  stabilite dal
  regolamento.
  Al  Fondo  per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del
lotto  sono  pure devolute, le somme derivanti da sanzioni pecuniarie
inflitte  ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni d'aggio
applicate  per  motivi disciplinari, le somme ricavate, dalla vendita
delle  matrici  dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso,
le somme dovute a' termini dell'art. 4 del regolamento sul lotto, per
i bollettari del giuoco predisposti in eccedenza alla tolleranza.
  I  contributi  versati  dagli  iscritti  al Fondo predetto non sono
rimborsabili per alcun motivo.
  "Art.  107.  -  L'Ente  e' amministrato da un apposito Consiglio di
amministrazione.
  Esso provvede:
    1)  a  corrispondere  assegni  vitalizi ai ricevitori collocati a
riposo per avanzata eta' o per non idoneita' al servizio e agli aiuto
ricevitori dispensati dal servizio, nonche' ai ricevitori revocati;
    2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani
dei  ricevitori  e  degli  aiuto  ricevitori  morti  in servizio o in
pensione  (figli  minorenni,  o se permanentemente inabili al lavoro,
anche  maggiorenni, e figlie nubili, anche se maggiorenni) nonche' al
coniuge e ai figli del ricevitore destituito;
    3)  a  corrispondere agli iscritti all'Ente assegni straordinari,
sempre che le condizioni del Fondo lo consentono;
    4)  a  corrispondere indennita' agli aiuto ricevitori nei casi di
disoccupazione involontaria;
    5)  ad amministrare il Fondo di garanzia di cui agli articoli 103
e 104;
    6)  a stanziare le somme occorrenti per esercitare altre forme di
assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente".