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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 122

Modificazioni alla legge sul lotto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1952)
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Testo in vigore dal:  1-10-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli all'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Gli articoli 8, 17, 34, 39, 40, 63, 70, 75, 76, 82, 84, 97, 98, 99 e 107 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 8. - Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari a madre e figlia di valore determinato, formati con carta filigrana di diverso colore a seconda del prezzo.
Le bollette dei giuoco sono di lire 3, 5, 10, 25, 30, 100 e 500.
Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri bollettari o soppressi quelli esistenti".
"Art. 17. - La giuocata per tutte le dieci ruote non può essere inferiore alle lire dieci.
L'intero prezzo può essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponde alla decima parte di quella che si ottiene con una giuocata per una sola ruota".
"Art. 34. - Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate, quando l'importo non superi le lire 8500, tranne il caso che sorga dubbio sulla regolarità del giuoco o quando il ricevitore non abbia i fondi necessari.
Il pagamento di tutte le altre vincite, comprese quelle denunciate agli effetti dell'art. 26, è disposto dall'intendenza di finanza sede di archivio. A tale effetto i giuocatori debbono presentare all'intendenza, direttamente o a mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.
L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 10 giorni dalla presentazione.
La Commissione di cui all'art. 24 deve riunirsi almeno una volta alla settimana per l'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti".
"Art. 39. - È proibita ogni sorta di lotteria, salvo le deroghe appresso indicate.
Possono essere concesse con legge speciale, su proposta del Ministro per le Finanze, lotterie e tombole nazionali.
L'esecuzione di esse è demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.
I premi delle lotterie nazionali sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile".
"Art. 40. - L'intendenza di finanza può autorizzare, previo nulla osta della Prefettura:
1) le lotterie promosse e dirette da persone giuridiche o da comitati di assistenza e beneficenza, esclusivamente per fini educativi, assistenziali e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 500 mila.
La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto, degli uffici postali o di altri uffici o istituti ritenuti idonei dall'intendenza di finanza;
2) le tombole promosse e dirette da persone giuridiche o da comitati di assistenza e beneficenza, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi educativi, assistenziali e culturali e purché i premi non superano complessivamente la somma di lire 30.000.
La vendita delle cartelle deve essere limitata al territorio del comune in cui la tombola si estrae e dei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;
3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da persone giuridiche o da comitati di assistenza e beneficenza, esclusivamente per fini educativi, assistenziali e culturali, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 200.000.
I premi delle operazioni di cui ai numeri 1 e 3 debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il denaro, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.
Il Ministro per le finanze, con suo decreto, determina quante operazioni di quelle indicate nel presente articolo possono essere permesse da ciascuna Intendenza".
"Art. 63. - Le ricevitorie del lotto sono distinte in quattro classi a seconda dell'aggio lordo medio dell'ultimo biennio:
sono di prima classe le ricevitorie con aggio lordo oltre L. 60.000;
sono di seconda classe le ricevitorie con aggio lordo da L. 40.001 a L. 60.000;
sono di terza classe le ricevitorie con aggio lordo da L. 20.001 a L. 40.000;
sono di quarta classe le ricevitorie con aggio lordo non superi ore a L. 20.000 e, durante il periodo di esperimento, tutte quelle di nuova, istituzione.
La classificazione delle ricevitorie viene eseguita ogni due anni in base all'aggio medio biennale risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente".
"Art. 70. - L'intendenza di finanza della sede estrazionale deve entro il mese di gennaio di ogni anno, compilare, su apposito modello, le note di qualifica per i ricevitori e per gli aiuto ricevitori che prestano servizio nelle ricevitorie della propria circoscrizione.
Le note debbono comprendere le notizie riguardanti l'attività e l'operosità dei ricevitori e degli aiuto ricevitori, l'osservanza dei doveri d'ufficio e della disciplina, nonché il loro comportamento nella vita privata.
Il giudizio complessivo sulla attività od operosità dei ricevitori e degli aiuto ricevitori del lotto è espresso con le qualifiche ottimo, distinto, buono, cattivo, che debbono essere comunicate agli interessati".
"Art. 75. - Presso il Ministero delle finanze (Ispettorato generale per il lotto e le lotterie) è costituito un Consiglio che provvede all'amministrazione del personale del lotto (nomine, promozioni, trasferimenti, ecc.) secondo le norme, fissate dal Regolamento.
Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro per le finanze; è presieduto dal capo dell'ispettorato generale per il, lotto e le lotterie ed è composto dal direttore capo della divisione lotto, da un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 7° e da due componenti della classe lottista (uno ricevitore e l'altro aiuto ricevitore).
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello dei presidente.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A dell'ispettorato predetto.
Le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le finanze, il quale vi appone il visto, indicando eventualmente quali deliberazioni non approvi".
"Art. 76. - Le ricevitorie vacanti sono conferite con decreto Ministeriale, su proposta del Consiglio d'amministrazione, per anzianità congiunta al merito, tenuta conto, in quanto alla sede, delle indicazioni fatte dagli interessati nelle note informative dell'ultimo anno, ai ricevitori ed aiuto ricevitori che nel triennio anteriore abbiano conseguito almeno due qualifiche di distinto e una di buono, purché quest'ultima sia stata conseguita nel primo o nel secondo anno del triennio.
Le Ricevitorie di prima classe vengono conferite ai ricevitori titolari di ricevitorie di prima classe, e, in mancanza, ai titolari di ricevitorie di seconda classe:
quelle di seconda classe vengono conferite ai ricevitori titolari di ricevitorie di seconda classe, e, in mancanza, ai titolari di ricevitorie di terza classe;
quelle di terza classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di terza classe, e, in mancanza, ai titolari di ricevitorie di quarta classe;
le ricevitorie di quarta classe, con aggio superiore a lire 10.000, vengono conferite ai ricevitori di quarta classe, e, in mancanza, agli aiuto ricevitori;
quelle con aggio fino a lire 10.000, vengono conferite esclusivamente agli aiuto ricevitori.
La gestione di ricevitorie di nuova istituzione è affidata agli aiuto ricevitori residenti nella provincia, dove le ricevitorie hanno sede, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo".
"Art. 82. - La gestione temporanea delle ricevitorie vacanti è affidata all'aiuto ricevitore più anziano della provincia, secondo l'ordine del ruolo, semprechè sia idoneo, e, in mancanza, al coadiutore designato dal ricevitore.
Il trattamento economico degli aiuto ricevitori che hanno la gestione delle ricevitorie è determinato dal regolamento.
Nei casi di vacanza per morte del titolare la gestione temporanea della ricevitoria spetta alla vedova se riveste la qualifica di aiuto ricevitrice".
"Art. 84. - Il Ministero può consentire ai ricevitori l'assenza dal servizio per causa di provata infermità per il periodo massimo di un anno. Se il ricevitore ha superato i 65 anni l'assenza dal servizio per infermità può avere la durata massima di due anni.
L'assenza per causa di provata infermità può essere disposta anche d'ufficio per lo stesso periodo di un anno.
Durante tale periodo di assenza i ricevitori non possono conseguire alcuna promozione.
Può essere consentita ai ricevitori l'assenza dal servizio per giustificati motivi di famiglia, per un periodo massimo di un anno.
Durante tale assenza essi non hanno diritto alla percezione dell'aggio, né possono conseguire alcuna promozione per un periodo doppio della durata dell'assenza, col minimo di un anno.
I ricevitori richiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo fino al massimo di quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo sono considerati assenti. Peraltro ad essi non si applica il disposto del comma precedente.
I ricevitori che non riprendono servizio allo scadere dell'assenza sono dispensati dal servizio.
Il Ministero può consentire agli aiuto ricevitori l'assenza dal servizio per causa di provata infermità per il periodo massimo di un anno.
Durante tale periodo di assenza gli aiuto ricevitori non possono conseguire alcuna promozione. Può essere altresì consentita agli aiuto ricevitori la assenza dal servizio per giustificati motivi di famiglia per un periodo massimo di un anno, ma tale periodo costituisce a tutti gli effetti interruzione di servizio".
"Art. 97. - Ai ricevitori di prima nomina e ai ricevitori, nei casi di trasferimento di ufficio per promozione, spetta il medesimo trattamento dovuto, agli impiegati statali del grado iniziale del gruppo C, limitatamente al rimborso delle sole spese di viaggio e del trasporto del bagaglio e delle masserizie.
Il medesimo trattamento spetta alle persone di famiglia, purché conviventi ed a carico, secondo le disposizioni vigenti.
La liquidazione delle spese è fatta dalle Intendenze di finanza in base ai documenti all'uopo prescritti.
Non spetta alcun rimborso ai ricevitori trasferiti su loro richiesta".
"Art. 98. - È in facoltà dell'Amministrazione del lotto di accordare non più di otto biglietti di viaggio di corsa semplice di concessione D sulle ferrovie dello Stato ai ricevitori che abbiano la gestione personale di una ricevitoria e alle persone di loro famiglia conviventi ed a carico.
La stessa concessione può essere fatta anche agli aiuto ricevitori in servizio, ma limitatamente a quattro biglietti di viaggio di corsa semplice di concessione D sulle ferrovie dello Stato.
Con il regolamento saranno fissate le norme e condizioni per la concessione suindicata".
"Art. 99. - I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto con una ritenuta generale sul rispettivo aggio netto nella seguente misura:
dell'8% le ricevitorie di 1° classe;
del 7% le ricevitorie di 2° classe;
del 6% le ricevitorie di 3° classe;
del 5% le ricevitorie di 4° classe.
Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di ricevitorie contribuiscono con una ritenuta sulla sola retribuzione stabilita dal regolamento pari al 18% che graverà per metà a carico del ricevitore. A questi spetta l'obbligo di versare all'Ente l'intero
contributo, salvo rivalsa della quota a carico dell'aiuto ricevitore. Le modalità del versamento saranno stabilite dal regolamento.
Al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sono pure devolute, le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni d'aggio applicate per motivi disciplinari, le somme ricavate, dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso, le somme dovute à termini dell'art. 4 del regolamento sul lotto, per i bollettari del giuoco predisposti in eccedenza alla tolleranza.
I contributi versati dagli iscritti al Fondo predetto non sono rimborsabili per alcun motivo.
"Art. 107. - L'Ente è amministrato da un apposito Consiglio di amministrazione.
Esso provvede:
1) a corrispondere assegni vitalizi ai ricevitori collocati a riposo per avanzata età o per non idoneità al servizio e agli aiuto ricevitori dispensati dal servizio, nonché ai ricevitori revocati;
2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani dei ricevitori e degli aiuto ricevitori morti in servizio o in pensione (figli minorenni, o se permanentemente inabili al lavoro, anche maggiorenni, e figlie nubili, anche se maggiorenni) nonché al coniuge e ai figli del ricevitore destituito;
3) a corrispondere agli iscritti all'Ente assegni straordinari, sempre che le condizioni del Fondo lo consentono;
4) a corrispondere indennità agli aiuto ricevitori nei casi di disoccupazione involontaria;
5) ad amministrare il Fondo di garanzia di cui agli articoli 103 e 104;
6) a stanziare le somme occorrenti per esercitare altre forme di assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente".