REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-4-1970
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 34. 
 
  ((Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie
ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi  le  lire
100.000. 
  Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle
denunciate agli effetti dell'articolo 26, nonche' quelle fino a  lire
100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore  non  abbia  fondi
sufficienti,  e'  disposto  dalle  intendenze  di  finanza  sedi   di
archivio. 
  A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle  intendenze  di
finanza,  direttamente  o  per  mezzo  dei  ricevitori,  le  bollette
vincenti, ritirandone ricevuta. 
  L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle  vincite
non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione. 
  Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle  bollette  vincenti,
la commissione di cui all'articolo 24 si riunisce tutte le volte  che
sia necessario. 
  Quando sorga dubbio sulla regolarita'  della  vincita  e,  in  ogni
caso, qualunque sia l'importo  di  essa,  quando  le  giuocate  siano
mancanti di una o piu' bollette legate,  le  bollette  vincenti,  ove
l'interessato    non    preferisca,     presentarle     personalmente
all'intendenza  sede  di  archivio,  debbono  essere   ritirate   dal
ricevitore, che ne rilascia ricevuta e  le  trasmette  all'intendenza
predetta. 
  Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal  servizio
con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi  previsti  dal
presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette  vincenti,  per
l'inoltro all'intendenza di finanza competente)). 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  10  dicembre  1947,  n.
1741 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha
effetto dal 1 gennaio 1947.