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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  1-10-1946
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Art. 98

((È in facoltà dell'Amministrazione del lotto di accordare non più di otto biglietti di viaggio di corsa semplice di concessione D sulle ferrovie dello Stato ai ricevitori che abbiano la gestione personale di una ricevitoria e alle persone di loro famiglia conviventi ed a carico.
La stessa concessione può essere fatta anche agli aiuto ricevitori in servizio, ma limitatamente a quattro biglietti di viaggio di corsa semplice di concessione D sulle ferrovie dello Stato.
Con il regolamento saranno fissate le norme e condizioni per la concessione suindicata))
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