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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1939
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 22 luglio 1906, n.  623,  istitutiva  del  Fondo  di
previdenza per i ricevitori del lotto; 
 
  Visto il R.  decreto  11  maggio  1911,  n.  512,  che  approva  il
regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto; 
 
  Visto il testo unico  delle  leggi  sul  lotto,  approvato  con  R.
decreto 29 luglio 1925, n. 1456; 
 
  Visto il regolamento sul servizio del lotto  e  sul  personale  dei
banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601; 
 
  Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 151, contenente modificazioni  al
testo unico delle leggi sul lotto; 
 
  Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 71, contenente modifiche al
testo unico delle leggi sul lotto e al relativo regolamento; 
 
  Visto il R. decreto 3 luglio 1930, n.  1083,  sull'assegnazione  di
collettorie del lotto in gestione alle ricevitorie postali; 
 
  Visto  il  R.  decreto  6  novembre  1930,  n.   1490,   contenente
modificazioni al regolamento sul servizio del lotto; 
 
  Vista la legge 5 gennaio 1931,  n.  35,  contenente  norme  per  la
concessione e l'esecuzione di tombole e lotterie nazionali; 
 
  Visto  il  R.  decreto  20  ottobre  1932,  n.   1478,   contenente
disposizioni modificative ed integrative del regolamento sul lotto; 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1932, n. 2000, contenente norme  per  il
conferimento dei banchi del lotto; 
 
  Vista la legge 21 gennaio 1935, n.  68,  relativa  all'adozione  di
macchine per la raccolta del giuoco; 
 
  Visto il R. decreto-legge  25  marzo  1937,  n.  540,  relativo  ai
concorsi a premi; 
 
  Ritenuta l'urgenza e la necessita' di dare una nuova organizzazione
ai servizi del lotto ed un nuovo  ordinamento  al  personale  addetto
alle ricevitorie del lotto; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro  per  le  corporazioni  per  quanto
riguarda la disciplina dei concorsi a premi; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il servizio del lotto  e'  affidato  nelle  provincie  a  tutte  le
Intendenze di finanza del Regno. 
 
  Presso ciascuna Intendenza, di finanza  e'  istituito  un  Archivio
destinato al deposito e alla custodia delle matrici del giuoco.