stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 luglio 1906, n. 623

Sul conferimento dei banchi lotto. (006U0623)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1928)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1907

Art. 1



La gestione dei banchi del lotto è affidata a ricevitori.

In mancanza e durante la sospensione dei ricevitori la gestione è affidata a reggenti.

Ricevitori e reggenti hanno l'obbligo di esercitare personalmente il banco cui sono preposti. Tuttavia, per età avanzata, e, temporaneamente, in caso di comprovata malattia o di chiamata sotto le armi, i ricevitori possono farsi rappresentare da un commesso in qualità di gerente.