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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  8-7-1973
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Art. 63

((Le ricevitorie del lotto sono organi di raccolta del giuoco del lotto ed hanno sede in idonei locali terranei, prospicienti vie di traffico pedonale e di comodo accesso al pubblico.
Le collettorie del lotto sono organi sussidiari per la raccolta del giuoco.
Le ricevitorie del lotto sono distinte in tre classi e graduate in ordine decrescente nell'ambito di ciascuna classe in base alle riscossioni.
Sono di prima classe le ricevitorie comprese nel primo 15 per cento, di seconda classe quelle comprese nel successivo 35 per cento e di terza classe quelle comprese nel restante 50 per cento.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, approva la classificazione delle ricevitorie, che viene eseguita ogni due anni sulla base della riscossione media biennale di ciascuna ricevitoria desunta dalle contabilità prodotte settimanalmente dai ricevitori))
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1947.