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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 49

Provvedimenti economici a favore dei fattorini telegrafici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal:  6-9-1946

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziali 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore di dipendenti statali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, concernente provvedimenti economici a favore di dipendenti dell'Amministrazione postale telegrafica.
Ritenuta la necessità di integrare il trattamento economico disposto per i fattorini telegrafici dall'articolo 5 del predetto decreto legislativo luogotenenziale, n. 357;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro: HA SANZIONATE E PROMULGA:

Art. 1


L'art. 5 del decreto legislative luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Le attuali retribuzioni dei fattorini telegrafici alla diretta dipendenza dell'Amministrazione statale, in ragione di L. 0,60 o L. 0,75 per ogni oggetto recapitato rispettivamente presso uffici di città fino a centomila abitanti o eccedenti i centomila abitanti, sono aumentate rispettivamente a L. 1,30 e a L. 1,60.
"Ai fattorini medesimi si applicano le disposizioni circa l'indennità di carovita e quote complementari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ma l'indennità e le quote complementari predette sono ridotte del 25% e queste ultime sono limitate al coniuge e a quattro persone di famiglia a carico. Si applicano altresì le disposizioni delle lettere b), c) e d) dell'art. 7 del decreto medesimo".