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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali. (045U0722)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1988)
Testo in vigore dal:  31-3-1954
aggiornamenti all'articolo

Art. 10



Nel caso di cumulo di impieghi consentito delle Vigenti disposizioni Spetta una sola indennità mensile di carovita.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212, COME MODIFICATA DALLA L. 2 MARZO 1954, N. 19))
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((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 APRILE 1952, N. 212, COME MODIFICATA DALLA L. 2 MARZO 1954, N. 19))
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((15))
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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 8 aprile 1952, n. 212, come modificata dalla L. 2 marzo 1954, n. 19, non prevede più (con l'art. 14, comma 3) l'abrogazione del presente articolo.
La medesima L. 8 aprile 1952, n. 212, come modificata dalla L. 2 marzo 1954, n. 19, ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che, con effetto dal 1 luglio 1951, "Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1 luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212".