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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali. (045U0722)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1988)
Testo in vigore dal:  30-11-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni;
Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernenti miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:
di stipendio del personale di ruolo dei gruppi A, B, C e del personale subalterno dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;
di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica nonché dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;
di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;
di paga degli operai permanenti;
di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata del personale non di ruolo eccetto quello previsto dal successivo art. 13 sono aumentate come appresso indicato:
del 130 per cento le prime diecimila lire annue lorde;
del 120 per cento la quota eccedente le L. 10.000 fino alle L. 20.000 annue lorde;
del 100 per cento la quota eccedente le L. 20.000 fino alle L. 30.000 annue lorde;
dell'80 per cento la quota eccedente le L. 30.000 fino alle L. 60.000 annue lorde;
del 60 per cento la quota eccedente le L. 60.000 annue lorde.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione dei precedenti comma si opera l'arrotondamento come segue:
a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire cinquecento si arrotondano, per eccesso, a cinquecento;
b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire cinquanta si arrotondano, per eccesso, a cinquanta;
c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori a una lira si arrotondano, per eccesso, a una lira;
d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi dieci si arrotondano, per eccesso, a dieci centesimi.

Le suddette percentuali di aumento si applicano anche alle misure degli stipendi di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.