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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali. (045U0722)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1988)
Testo in vigore dal:  21-6-1947
aggiornamenti all'articolo

Art. 9



Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi:
a) l'aggiunta di famiglia prevista dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047 e successive modificazioni ed astensioni e la indennità di caroviveri prevista dagli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, e successive modificazioni per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri celibi o vedovi senza prole minorenne a carico ed equiparati della Regia guardia di finanza, e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e per i sergenti maggiori e sergenti, celibi o vedovi senza prole minorenne a carico, del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;
b) l'integrazione temporanea concessa con il Regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni ed estensioni;
c) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera b) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e successive modificazioni ed estensioni;
d) l'assegno a titolo di razione viveri concesso con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Nei confronti dei Corpi militarizzati ai quali per effetto di mobilitazione ancora in atto compete l'aumento dell'indennità militare di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, l'aumento stesso è soppresso.

La maggiorazione del 15 per cento o del 20 per cento prevista dalle disposizioni vigenti sugli assegni di sede e sulla indennità di prima sistemazione del personale all'estero in relazione alla composizione della famiglia formerà oggetto di successivo provvedimento.

Nulla è innovato circa le misure attualmente in vigore degli assegni, indennità o competenze comunque denominati, anche se utili ai fini del trattamento di quiescenza o della indennità di licenziamento, non contemplati nei precedenti articoli e nei comma precedenti del presente articolo.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "andranno soppresse, dalla data di applicazione del presente decreto, le competenze di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° settembre 1946.