stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1944, n. 328

Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali. (044U0328)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1945)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-11-1945
aggiornamenti all'articolo

Art. 4



L'importo dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è aumentato:

a) di lire 500 mensili lorde per il personale dei gradi dal primo al quinto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile;

c) di lire 1000 mensili lorde - salvo quanto disposto dal successivo art. 7 - per il personale dei gradi nono cd inferiori, o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze armate e per i sottufficiali graduati e militi dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.
LUOGOTENENZIALE 31 AGOSTO 1945, N. 650. (2)

Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere a), b) e c) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento è determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado già stabilite.
((4))
-----------
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. Luogotenenziali 31 agosto 1945, n. 650, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le località che alla data di pubblicazione del decreto stesso siano state restituite all'Amministrazione italiana".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno efficacia fino a sei mesi dopo lo stato di cessazione dello stato di guerra".
-----------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera c) che "Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi: [...] c) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera b) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e successive modificazioni ed estensioni;"
Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1945.