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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 novembre 1944, n. 328

Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali. (044U0328)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1945)
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Testo in vigore dal: 26-11-1944
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591,  concernente  aumento  degli
stipendi, paghe e retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo a
favore dei dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici o  maggiorazione
delle pensioni a carico  dello  Stato  o  del  Fondo  pensioni  dello
ferrovie dello Stato e successive modificazioni; 
 
  Vista la legge  16  aprile  1940,  n.  237,  recante  miglioramenti
economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli  Enti  pubblici
nonche' a favore dei pensionati a carico  dello  Stato  e  del  Fondo
pensioni delle ferrovie dello stato; 
 
  Visti i Regi decreti-legge 14 luglio  1941,  n.  616  -  convertito
nella legge 1l dicembre 1941, n. 1414 - e  8  luglio  1943,  n.  610,
recanti  miglioramenti  economici   di   carattere   temporaneo,   in
dipendenza della guerra, a favore del personale statale in  attivita'
ed in quiescenza e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato  e
di diritto pubblico; 
 
  Visto il  R.  decreto-legge  6  dicembre  1943,  n.  18/B,  recante
miglioramenti  economici  di  carattere  temporaneo  a   favore   del
personale statale o dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e
di diritto pubblico; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B ; 
 
  Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro Segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  I supplementi di servizio attivo previsti per  i  dipendenti  dalle
Amministrazioni statali, comprese quelle  con  ordinamento  autonomo,
dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive
modificazioni ed estensioni le sovrapaghe non utili a pensione  degli
appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a
servizio dello Stato, stabilite dalle cennate  tabelle  e  successive
modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al
R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive  modificazioni,
sono conglobati,  per  l'importo  risultante  dalle  disposizioni  in
vigore all'8 settembre 1943, negli  stipendi,  nelle  paghe  e  nelle
retribuzioni relative e s'intendono contemporaneamente soppressi come
emolumenti a se' stanti. 
 
  Sono soppresse le annotazioni poste in  calce  alle  tabelle  degli
allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939,  n.  591,  giusta  le
quali un declino delle paghe  e  delle  retribuzioni  indicate  nelle
tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della  legge
16 aprile 1940, n. 237, non e' computabile ne ai fini del trattamento
di quiescenza e di  licenziamento  ne  agli  effetti  dell'indennita'
prevista  per  i  sottufficiali  che  sono  congedati,  riformati   o
dispensati senza diritto ad impiego civile od a pensione. 
 
  L'ultimo comma dell'art.1 della legge 16 aprile 1940,  n.  237,  e'
soppresso.