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DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 49

Provvedimenti economici a favore dei fattorini telegrafici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal: 6-9-1946
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  In  virtu' dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli
dall'art. 2,  quarto  comma,  del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98;
  Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziali 21 novembre
1945,   n. 722,  concernente  provvedimenti  economici  a  favore  di
dipendenti statali;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 357,
concernente   provvedimenti   economici   a   favore   di  dipendenti
dell'Amministrazione postale telegrafica.
  Ritenuta  la  necessita'  di  integrare  il  trattamento  economico
disposto  per  i  fattorini  telegrafici dall'articolo 5 del predetto
decreto legislativo luogotenenziale, n. 357;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con quello per il tesoro:

                      HA SANZIONATE E PROMULGA:

                               Art. 1.

  L'art. 5  del  decreto  legislative  luogotenenziale 21 marzo 1946,
n. 357, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 5.  -  Le attuali retribuzioni dei fattorini telegrafici alla
diretta   dipendenza  dell'Amministrazione  statale,  in  ragione  di
L. 0,60  o L. 0,75 per ogni oggetto recapitato rispettivamente presso
uffici  di  citta'  fino a centomila abitanti o eccedenti i centomila
abitanti, sono aumentate rispettivamente a L. 1,30 e a L. 1,60.
  "Ai   fattorini   medesimi   si  applicano  le  disposizioni  circa
l'indennita'  di  carovita e quote complementari di cui agli articoli
2,  3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale
21 novembre  1945,  n. 722,  ma l'indennita' e le quote complementari
predette  sono  ridotte  del  25%  e  queste  ultime sono limitate al
coniuge  e  a  quattro  persone  di  famiglia  a carico. Si applicano
altresi'  le  disposizioni  delle lettere b), c) e d) dell'art. 7 del
decreto medesimo".