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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali. (045U0722)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1988)
Testo in vigore dal:  7-4-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



Al personale femminile coniugato competono le quote complementari di cui al quinto comma del precedente art. 2 per la prole minorenne quando il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, nonché per il marito quando questo sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio o della famiglia. (20)

Se il marito permanentemente inabile al lavoro, è provvisto di risorse economiche inadeguate per il mantenimento proprio e di tutti i figli minorenni, ma sufficienti per mantenere una parte di dette persone, competono le quote complementari di cui al citato quinto comma soltanto per il figlio o per i figli minorenni per il cui mantenimento le risorse stesse non bastino.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente si considera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di lire 5000 mensili e per il mantenimento delle altre persone un ulteriore reddito di lire 4000 mensili per ciascuna di esse. (4) (7)
((21))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° giugno 1947.
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n. 585, nel modificare l'art. 13 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ha conseguentemente disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'importo di L. 4000 indicato nell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è elevato a L. 6000 e gli importi di L. 5000 e L. 4000 indicati nell'art. 13 del decreto medesimo sono elevati, rispettivamente, a L. 7000 e a L. 6000";
- (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1948".
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AGGIORNAMENTO (20)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 30 dicembre 1987, n. 613 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1988, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ("Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali"), nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia spettanti per il coniuge a carico debbano essere corrisposti anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore".
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AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo 1988, n. 365 (in G.U. 1a s.s. 6/4/1988, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 del d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali) nella parte in cui escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attività lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari".