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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722

Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali. (045U0722)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/1988)
Testo in vigore dal:  30-11-1945

Art. 13



Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà disciplinato, in quanto occorra, il trattamento economico:
a) del personale non di ruolo - insegnante o non insegnante - delle scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado;
b) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata, delle prestazioni; nonché del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio;
c) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali;
d) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati;
e) del personale aggregato delle carceri;
f) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;
g) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, con trattamento disciplinato da disposizioni diverse dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100;
h) del personale salariato non di ruolo, il cui trattamento economico sia commisurato a quello in vigore nella piazza per le maestranze private, nonché degli incaricati provvisori;
i) del personale degli uffici del lavoro;
l) dei soldati, caporali e caporali maggiori del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.