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REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 148

Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. (031U0148)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  13-8-2017
aggiornamenti all'articolo

Art. 9



Gli agenti che, pur appartenendo alla 2a categoria indicata nell'articolo precedente, godano, all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di stabilità, conservano tale trattamento a titolo personale secondo le disposizioni del regolamento annesso (allegato A). Il trattamento di stabilità a titolo personale spetterà parimenti agli agenti della predetta categoria che alla data medesima si trovino in periodo di prova e alla fine di tale periodo siano riconosciuti idonei alle funzioni cui aspirano.
(3) (26)
((27))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 3 aprile 1942, n. 536 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per il personale di ruolo di cui [...] all'art. 9 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende tramviarie urbane, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni e integrazioni, sostituisce sino alla concorrenza dell'ammontare relativo e a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII il trattamento stabilito dall'art. 31 dell'allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto stesso".
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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".