LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 15-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 38 
      Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e'  incrementata,  a  favore  dei
soggetti di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a  garantire
un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
la misura delle maggiorazioni sociali dei  trattamenti  pensionistici
di cui: 
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e  successive
modificazioni; 
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
   con  riferimento  ai  titolari   dell'assegno   sociale   di   cui
   all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
c) all'articolo  2  della  legge  29  dicembre  1988,  n.  544,   con
   riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo
   26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. (9) (9a) 
  2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei  requisiti
anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei
trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge
26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo  conto
dei medesimi criteri  economici  adottati  per  l'accesso  e  per  il
calcolo dei predetti benefici. (9) 
  3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di  cui  al  comma  1  e'
ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un  anno  ogni  cinque
anni di contribuzione fatta valere dal  soggetto.  Il  requisito  del
quinquennio di  contribuzione  risulta  soddisfatto  in  presenza  di
periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio. 
  4. I benefici incrementativi  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
concessi ai soggetti ((di  eta'  superiore  a  diciotto  anni)),  che
risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti
titolari di pensione o che siano titolari di pensione  di  inabilita'
di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.(59) ((60)) 
  5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base alle seguenti
condizioni: 
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua  pari  o
superiori a 6.713,98 euro; (9a) 
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente  e
   legalmente separato, redditi propri per un importo  annuo  pari  o
   superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulati  con  quello  del
   coniuge, per un importo annuo pari o  superiore  a  6.713,98  euro
   incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale; (9a) 
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti  di  cui
   alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in  misura  tale
   da non comportare il superamento dei limiti stessi; 
d) per gli anni successivi al 2002, il limite  di  reddito  annuo  di
   6.713,98  euro  e'  aumentato  in   misura   pari   all'incremento
   dell'importo del trattamento minimo delle pensioni  a  carico  del
   Fondo   pensioni   lavoratori   dipendenti,   rispetto    all'anno
   precedente. (9) 
  6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione. 
  7. Nei confronti dei soggetti  che  hanno  percepito  indebitamente
prestazioni pensionistiche o quote di  prestazioni  pensionistiche  o
trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al
10 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora  i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile
ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di  importo  pari  o  inferiore  a
8.263,31 euro. 
  8.  Qualora  i  soggetti  che  hanno  indebitamente   percepito   i
trattamenti di  cui  al  comma  7  siano  percettori  di  un  reddito
personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno  2000  di  importo
superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al  recupero  dell'indebito
nei limiti di un quarto dell'importo riscosso. 
  9. Il recupero e'  effettuato  mediante  trattenuta  diretta  sulla
pensione in misura non superiore a un quinto.  L'importo  residuo  e'
recuperato  ratealmente  senza   interessi   entro   il   limite   di
ventiquattro mesi. Tale  limite  puo'  essere  superato  al  fine  di
garantire che  la  trattenuta  di  cui  al  presente  comma  non  sia
superiore al quinto della pensione. 
  10. Le disposizioni, di cui ai commi 7, 8  e  9  non  si  applicano
qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente
percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito
pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel  caso  in
cui si accerti il dolo del pensionato medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto: 
  - (con l'art. 39, comma 4) che il comma 1 del presente articolo, si
interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni  in  favore  dei
soggetti  disagiati,  comprensivo   della   eventuale   maggiorazione
sociale,  non  puo'  superare  l'importo  mensile  determinato  dalla
differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo  del  trattamento
minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale. 
  - (con l'art. 39, comma 5) che il comma 2 del presente articolo, si
interpreta  nel  senso  che  l'incremento  spetta  ai  ciechi  civili
titolari della relativa pensione. 
  - (con l'art. 39, comma 8) che  la  lettera  d)  del  comma  5  del
presente  articolo,  si  interpreta  nel  senso  che,  per  gli  anni
successivi al 2002, sono  aumentati  in  misura  pari  all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori  dipendenti,  rispetto  all'anno  precedente,  il
limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di  516,46  euro
di cui al comma 1 del predetto articolo. 
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AGGIORNAMENTO (9a) 
  Il D.l. 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla  L.
3 agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 5, comma  5)  che  "Con
effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi  da  1  a  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso  secondo  i  criteri  ivi
stabiliti, tenuto conto anche di quanto  previsto  dall'articolo  39,
commi 4, 5 e 8,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  fino  a
garantire un reddito proprio pari a 580  euro  al  mese  per  tredici
mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo  di  cui  al
comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38  e'  rideterminato
in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite  di  reddito
annuo di 7.540  euro  e'  aumentato  in  misura  pari  all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo 
pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente." 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 23 giugno - 20 luglio 2020, n.
152  (in  G.U.   1ª   s.s.   22/07/2020,   n.   30)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38, comma 4,  della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»,
nella parte in cui, con  riferimento  agli  invalidi  civili  totali,
dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi
«ai soggetti di eta' pari o superiore a sessanta anni»  anziche'  «ai
soggetti di eta' superiore a diciotto anni»". 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che la presente modifica ha effetto dal 20 luglio 2020.