LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
        Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio 
 
  1. Al capo I del decreto legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,
recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita'
e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
   "5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
le  tariffe  dell'imposta  sulla  pubblicita'  e  del  diritto  sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e
si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso  di
mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di  anno
in anno"; 
    b)  all'articolo  4,  comma  1,  concernente   la   facolta'   di
determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono  soppresse  le
seguenti parole: "delle prime tre classi"; 
    b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
   4-bis. "L'imposta non e' dovuta altresi'  per  l'indicazione,  sui
veicoli utilizzati per il trasporto,  della  ditta  e  dell'indirizzo
dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche  per  conto
terzi, limitatamente alla sola  superficie  utile  occupata  da  tali
indicazioni"; 
    c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
   "1-bis. L'imposta non e' dovuta per le  insegne  di  esercizio  di
attivita'  commerciali  e  di  produzione  di  beni  o  servizi   che
contraddistinguono  la  sede  ove  si  svolge  l'attivita'   cui   si
riferiscono, di superficie complessiva fino a  5  metri  quadrati.  I
comuni, con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell'articolo  52  del
decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  possono  prevedere
l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le  insegne  di  esercizio
anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo
precedente"; 
    d) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
   "5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di  contrasto  del  fenomeno
dell'installazione di impianti  pubblicitari  e  dell'esposizione  di
mezzi  pubblicitari  abusivi,  adottano   un   piano   specifico   di
repressione  dell'abusivismo,  di  recupero  e  riqualificazione  con
interventi di arredo urbano, e disciplinano nel  proprio  regolamento
misure di  definizione  bonaria  di  accertamenti  e  contenziosi  in
materia di imposta di pubblicita', che tendano a favorire l'emersione
volontaria  dell'abusivismo  anche   attraverso   l'applicazione   di
sanzioni  ridotte  o  sostituite  da  prescrizioni  di   recupero   e
riqualificazione  a  carico  dei  responsabili.  A   tal   fine,   il
funzionario responsabile e i concessionari di  cui  all'articolo  11,
rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare,  previa  convenzione
non onerosa, le banche dati in titolarita'  o  gestione  di  soggetti
pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati  per
assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione  di  contrasto  ai
fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo  11,  comma  3,
sono  tenuti,  a  richiesta  del   comune   e   previa   integrazione
contrattuale, a fornire assistenza alla formazione  e  redazione  del
piano ed a svolgere le conseguenti attivita' di servizi e  forniture,
anche  di  arredo  urbano.  Gli  accertamenti  non  definitivi  e   i
procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni  in  materia
di imposta di pubblicita' commesse fino  al  30  settembre  2001,  ai
sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi  55  e  56,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti  bonariamente
ai sensi del presente comma". 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97. (42) 
  3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 13,  comma
4-bis, e dell'articolo 17, comma 1-bis, primo  periodo,  del  decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507,  introdotti  dal  comma  1  del
presente  articolo,  ragguagliate  per  ciascun  comune   all'entita'
riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune
dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi' determinati  non  sono
soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.  ((A
decorrere dall'anno 2018, il rimborso di cui  al  precedente  periodo
non e' piu' dovuto ai comuni compresi nel  territorio  della  regione
Friuli Venezia Giulia)). 
  4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano  in  materia
di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al  comma  3  sono
disposti a favore dei citati enti,  che  provvedono  all'attribuzione
delle quote dovute ai comuni compresi nei  rispettivi  territori  nel
rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione. 
  5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato; 
    b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in  fine,
le  seguenti  parole:  "in  modo  che  detta   tariffa,   comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre  il  25  per
cento le tariffe  stabilite  ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale  sulla  pubblicita'  in
relazione  all'esposizione  di  cui  alla  lettera  a)  e  deliberate
dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione
della  delibera   di   sostituzione   dell'imposta   comunale   sulla
pubblicita' con il canone". 
 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 6 agosto 2013, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che
"Gli affidamenti  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione  di
entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del  terzo  mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma
restando  la  data  di  scadenza  dei  relativi  contratti,   laddove
anteriore".