LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-10-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 145 
                         (Altri interventi) 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18  giugno  1998,  n.  194,
dopo le parole "contributo dodecennale", le parole: "del 10 per cento
della spesa  di  investimento,  nel  limite"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per la spesa di investimento, per un importo". 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 1 AGOSTO 2002, N. 166. 
  3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante  la  concessione  di  un
contributo  annuo  a  favore  dell'Istituto   per   la   contabilita'
nazionale, e la legge  29  novembre  1961,  n.  1329,  relativa  alla
concessione di un contributo annuo alla Fondazione  per  lo  sviluppo
degli studi sul bilancio statale, sono abrogate. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  5.  I  progetti  nel  settore  spaziale  con  particolari  ricadute
commerciali  sono  individuati  dal  Ministero  dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato,  di   concerto   con   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  con  il
Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  concede  finanziamenti  con   le
modalita' e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n.  808,
allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal  CIPE
nel quadro delle disponibilita' di cui alla citata legge n.  808  del
1985. 
  6. Per le finalita' previste dall'articolo 1 del  decreto-legge  25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di  contributi  per
la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa di lire 15
miliardi per ciascuno degli  anni  2001,  2002  e  2003,  finalizzata
all'acquisto  o  alla  trasformazione  di  autoveicoli,  motocicli  e
ciclomotori elettrici, a metano e a GPL,  di  biciclette  a  pedalata
assistita, nonche' all'istallazione sui veicoli a  benzina  esistenti
di un impianto di alimentazione a metano o  GPL  secondo  definizioni
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge.
(24) (72a) 
  7. All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi  sulle
tasse automobilistiche, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "Gli  autoveicoli"
sono inserite le seguenti: " , i motocicli e i ciclomotori a due, tre
o quattro ruote,". 
  8. All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9  dicembre
1998, n. 426, le parole "tipologie di autoveicoli  a  minimo  impatto
ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "tipologie di  veicoli  a
minimo impatto ambientale";  dopo  le  parole:  "nel  territorio  dei
comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti"  sono  inserite
le seguenti: ", dei comuni che fanno parte  delle  isole  minori  ove
sono presenti aree marine protette,  nonche'  dei  comuni  che  fanno
parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale  di
cui alla deliberazione del  Ministro  dell'ambiente  del  2  dicembre
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997". 
  9. Per le finalita' previste dall'articolo 6 della legge  31  marzo
1998,  n.  73,  concernenti  il  programma  di  metanizzazione  della
Sardegna, e' autorizzata la spesa di  lire  20  miliardi  per  l'anno
2001. Al fine di evitare che le  imprese  interessate,  a  causa  dei
ritardi nella notifica  alla  Commissione  delle  Comunita'  europee,
perdano i benefici previsti dalla citata legge n.  73  del  1998  per
l'esercizio 2000, il credito di imposta  maturato  e  non  compensato
nello stesso esercizio e' compensabile nel corso dell'esercizio  2001
secondo le modalita' previste dalla stessa legge. 
  10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1  della
legge 17 maggio 1999, n. 144,  ivi  comprese  le  spese  relative  al
funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e  verifica  degli
investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto  dal  CIPE,
la dotazione annuale del fondo previsto  dal  comma  7  del  predetto
articolo  1  e'  incrementata  di   lire   30   miliardi,   per   una
autorizzazione complessiva di spesa  di  lire  40  miliardi  annue  a
decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresi' cofinanziare
anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei  relativamente  ai
compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di  ripartizione
annuale del CIPE una quota del  predetto  fondo  sara'  destinata  al
finanziamento delle attivita' di raccordo, indirizzo e  coordinamento
della rete  da  parte  del  nucleo  di  valutazione  e  verifica  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
  11. Ai fini della trasformazione in societa' per  azioni  dell'Ente
nazionale di assistenza al  volo  (ENAV)  ai  sensi  delle  leggi  21
dicembre 1996,  n.  665,  e  17  maggio  1999,  n.  144,  si  applica
l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
  12.  I  dipendenti  dell'ENAV,  aventi  diritto  all'indennita'  di
buonuscita alla data del 31 dicembre  2000,  possono  optare  per  il
mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le  regole  per
loro vigenti alla medesima data. 
  13. Al fine di consentire al Comitato olimpico  nazionale  italiano
(CONI)  lo  svolgimento  dei  propri  compiti  istituzionali   e   il
potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata  la  concessione
al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195  miliardi
per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A
tal fine,  nei  limiti  della  quota  del  suddetto  contributo,  per
agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione  di  giovani
calciatori di eta' compresa tra i quattordici ed  i  diciannove  anni
compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento  interno
della Federazione italiana gioco  calcio  "giovani  di  serie",  alle
societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di serie  C1  e
C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalita'
sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo
in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonche' un credito  di
imposta pari al  30  per  cento  del  reddito  di  lavoro  dipendente
corrisposto a tali soggetti, con un  limite  massimo  di  lire  dieci
milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione
del 3 per cento  sul  totale  dei  contributi  dovuti  alle  gestioni
previdenziali di competenza. E' possibile la proroga  del  limite  di
eta' fino al compimento del ventiduesimo anno  nel  caso  in  cui  la
societa' sportiva abbia provveduto o  provveda  a  stipulare  con  il
giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le
modalita' di applicazione  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
comma. 
  14. Per le stesse finalita' di cui al comma 13  e'  autorizzata  la
concessione  alla  Cassa  di  previdenza  per  l'assicurazione  degli
sportivi della somma di lire 15 miliardi per l'anno 2001 nonche' di 6
milioni di euro per l'anno 2002. L'erogazione  e'  preceduta  da  una
verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio  e  della
programmazione  economica,  sulle  risultanze   contabili   e   sulle
prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30
giugno 2001. 
  15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti  istituzionali
agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi  per
il potenziamento e finanziamento dei programmi  relativi  allo  sport
sociale per l'anno 2001. 
  16. Per la promozione e lo sviluppo della  pratica  sportiva  delle
persone disabili  e'  autorizzata  la  concessione  alla  Federazione
italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire
500 milioni per l'anno 2001. 
  17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un  contributo  annuo
di lire 800 milioni al Club alpino italiano,  per  le  attivita'  del
Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e  speleologico  (CNSAS),  e   un
contributo annuo di lire  1.500  milioni  complessivamente  al  Forum
permanente per le comunicazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  24,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' al  Forum  internazionale
per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo. (25) 
  18. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). ((90)) 
  19. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). ((90)) 
  20. E' autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire  15  miliardi  per
ciascuno  degli  anni  2001,  2002  e  2003  per  la  proroga   della
convenzione tra il Ministero  delle  comunicazioni  e  il  Centro  di
produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  della
legge 11 luglio 1999, n. 224. 
  21. Gli oneri per il completamento del programma di  metanizzazione
del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980,
n. 784, sono posti a carico delle risorse  stanziate  dalla  presente
legge per la prosecuzione degli interventi per le  aree  depresse  di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n.  208,  in
misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002  e
2003. 
  22. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"10-bis. Per le concessioni  e  gli  affidamenti  in  essere  per  la
realizzazione delle reti e la gestione della  distribuzione  del  gas
metano ai sensi dell'articolo 11 della legge  28  novembre  1980,  n.
784, e successive modificazioni, e  dell'articolo  9  della  legge  7
agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge  17
maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma  7
decorre, tenuto conto del tempo  necessario  alla  costruzione  delle
reti, decorsi due anni dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica di concessione del contributo". 
  23. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
"6-bis. Per l'ammissibilita' ai  contributi  di  cui  all'articolo  9
della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato  dall'articolo  28
della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  i  soggetti  titolari  di  una
concessione per la costruzione degli impianti e per la  gestione  del
servizio di distribuzione del gas sono  tenuti  a  dare  conferma  ai
comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi  dalla
data di pubblicazione delle nuove tariffe di  distribuzione  del  gas
determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai  sensi
dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine,  la  concessione  si
intende risolta  e  i  comuni  possono  procedere  ad  una  gara  per
l'affidamento ad altro concessionario, fermi  restando  la  validita'
delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici
di cui alle leggi citate e l'ammontare dei  contributi  eventualmente
gia' determinati. Nel caso di bacini di utenza non  sono  ammissibili
rinunce parziali da parte  del  concessionario.  Il  termine  per  la
presentazione delle domande di contributo e' prorogato al  30  giugno
2001". 
  24. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,
le parole: "al netto delle rinfuse  liquide"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide". 
  25. Le disponibilita' del Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime
delle richieste estorsive di  cui  all'articolo  18  della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime
dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996,  n.  108,
possono essere destinate per gli anni 2001 e  2002  con  decreto  del
Ministro dell'interno, adottato  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  il
finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di
cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996. 
  26. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3,  della  legge
23 febbraio 1999, n. 44, e  successive  modificazioni,  si  applicano
anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui  alla  legge  7
marzo 1996, n.  108.  In  tali  casi,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo, 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108
del  1996,  le  domande  di  concessione  del  mutuo  devono   essere
presentate   o   ripresentate,   a   pena   di    decadenza,    entro
duecentoquaranta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e  3,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive  modificazioni,  si
applicano anche alle domande di concessione  dell'elargizione  e  del
mutuo presentate dopo la data di entrata  in  vigore  della  medesima
legge  ma  antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di attuazione emanato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16  agosto  1999,  n.  455,  riferite  ad  eventi  dannosi
denunciati o  accertati  in  tale  periodo.  Qualora  sulle  suddette
domande  di  concessione  dell'elargizione  e  del  mutuo  sia  stata
adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere
ripresentate, rispettivamente, nei termini di' centoventi giorni e di
centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui
al presente comma i termini di presentazione delle  domande  indicati
dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14
della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o gia' scaduti alla
data di entrata in vigore  del  predetto  regolamento  di  attuazione
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del  1999,
le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo,  ove
non  siano   state   tempestivamente   presentate,   possono   essere
presentate,  rispettivamente,  entro  centoventi  giorni   ed   entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  27. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108,  la
parola: "quinquennio" e' sostituita dalla seguente: "decennio".  Tale
modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente  alla  data
di entrata in vigore della presente legge, relativamente  alle  somme
non ancora restituite dal beneficiario. 
  28. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, e' sostituito dal seguente: 
"3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1,  la
CONSOB determina in  ciascun  anno  l'ammontare  delle  contribuzioni
dovute  dai   soggetti   sottoposti   alla   sua   vigilanza.   Nella
determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta  criteri
di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso
delle  attivita'  svolte  relativamente  a  ciascuna   categoria   di
soggetti". 
  29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5  dell'articolo  40  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole:  "dei  corrispettivi",  "i
corrispettivi", "dei corrispettivi", "i corrispettivi di cui al comma
3 sono versati",  sono  rispettivamente  sostituite  dalle  seguenti:
"delle contribuzioni", "le contribuzioni", "delle contribuzioni", "le
contribuzioni di cui al  comma  3  sono  versate".  Al  comma  5  del
predetto articolo 40 le parole: "vengono  iscritti"  sono  sostituite
dalle seguenti: "vengono iscritte". 
  30. Per le  regolazioni  debitorie  dei  disavanzi  delle  ferrovie
concesse e in  ex  gestione  commissariale  governativa,  comprensivi
degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla  data  del
31 dicembre 2000, ad esclusione della societa' Ferrovie  dello  Stato
Spa, e per il ripiano dei disavanzi di  esercizio  delle  aziende  di
trasporto pubblico locale relativi all'anno  1999,  il  Ministro  dei
trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
provvede  nell'anno  2001  all'erogazione  di  lire  1.500  miliardi,
nonche' di ulteriori lire 300  miliardi  per  la  copertura,  per  il
tramite dell'INPS, degli oneri  sopportati  dalle  aziende  esercenti
pubblici  servizi   di   trasporto   in   conseguenza   del   mancato
allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive  di  dette
aziende a quelle medie del settore industriale. (45)(97) 
  31. Sui fondi delle contabilita' speciali aperte presso le  sezioni
di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori,  del
prelievo  supplementare  sulle  produzioni  lattiere,  ai  sensi  del
regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non
sono ammessi atti di sequestro o  pignoramento  a  pena  di  nullita'
rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o  di  pignoramento
eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano
obbligo di accantonamento da parte del tesoriere. 
  32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione  urbana,
di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23  dicembre
1996, n. 662, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per  l'anno
2001, lire 205 miliardi per l'anno  2002  e  lire  295  miliardi  per
l'anno 2003. 
  33.  Per  il  finanziamento  delle  iniziative  relative  a  studi,
ricerche e sperimentazioni in  materia  di  edilizia  residenziale  e
all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo  2,
comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  nonche'
per il finanziamento di interventi  a  favore  di  categorie  sociali
svantaggiate, di cui all'articolo 2,  comma  63,  lettera  c),  della
medesima legge, e' autorizzata la  spesa  di  lire  80  miliardi  per
l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative  di  cui  alla  citata
lettera b) e' altresi' autorizzato un limite di impegno quindicennale
di lire 80 miliardi per l'anno 2002. 
  34. Il Ministro della giustizia: 
    a) entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  predispone  l'elenco  degli  istituti  penitenziari
ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione  propria  e  per  i
quali risulti necessaria o conveniente la dismissione; 
    b) promuove le intese necessarie con le regioni o  con  gli  enti
locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le
aree per la localizzazione dei nuovi istituti; 
    c) puo' valersi, ai fini delle acquisizioni dei  nuovi  istituti,
degli strumenti della locazione finanziaria, della  permuta  e  della
finanza di progetto. 
  35. Al primo comma, dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981,  n.
119, dopo le parole: "completamenti,  ampliamenti  o  restauri"  sono
inserite le seguenti: "di edifici pubblici, nonche'". 
  36. Per l'assegnazione  dei  contributi  relativi  all'acquisto  di
macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata la spesa di  lire  50  miliardi
nell'anno 2001, 10 miliardi nell'anno 2002 e  10  miliardi  nell'anno
2003. 
  37. Per le attivita' di competenza del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge  23  dicembre
1999, n. 499, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi  nel  2001,
75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003. 
  38. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico,  di
cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997,  n.  266,  e'
autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel
2002. 
  39. Il primo e il secondo comma  dell'articolo  2  della  legge  18
ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti: 
"Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui
per   la   costruzione,   la   riattivazione,   la    trasformazione,
l'ammodernamento  e  l'ampliamento  di  stabilimenti  industriali  ed
aziende   artigiane,   per   costruzioni   navali,   per    attivita'
turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo
industriale, con esclusione dei  lavori  pubblici  nonche',  per  una
quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del  Fondo,
per il finanziamento della costruzione di alloggi di  tipo  popolare,
realizzati da parte degli enti previsti dall'articolo  16  del  testo
unico approvato con regio decreto 28 aprile  1938,  n.  1165,  e  dei
soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto  1978,  n.  457.
Salvo quanto previsto nell'ultimo  comma  del  presente  articolo,  i
mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e  non
possono superare il 50  per  cento  della  spesa  necessaria  per  la
realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative
industriali e artigiane e per attivita' turistico-alberghiere possono
essere concessi al  70  per  cento  della  spesa  necessaria  per  la
realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono  a  carico  del
Fondo  e  degli  istituti  incaricati  dei  finanziamenti  ai   sensi
dell'articolo 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del  20  per
cento". 
  40. E'  istituito  un  fondo  di  lire  1,5  miliardi  nel  2001  e
5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per  la  promozione  di
trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di  studi
e ricerche. A tale fine, per la  razionalizzazione  degli  interventi
previsti ai sensi del presente comma e per  la  valorizzazione  delle
professionalita' connesse  con  l'utilizzo  delle  risorse  nautiche,
negli anni successivi le risorse del fondo, in misura  non  inferiore
all'80 per cento delle dotazioni complessive per ciascun  anno,  sono
destinate a misure di sostegno e incentivazione per l'alta formazione
professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato
da una o piu' ONLUS per la professionalita'  nautica  partecipate  da
istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli  stessi.
Tali misure, in una  percentuale  non  superiore  al  50  per  cento,
possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione,  tramite
il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture.  Con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma. 
  41. I  diritti  speciali  di  prelievo  disciplinati  dall'articolo
8-quinquies  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  relativi  al
commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora  minacciati
di estinzione, sono aumentati del 50 per cento. 
  42. Le autorizzazioni di spesa  relative  agli  interventi  di  cui
all'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono
essere  utilizzate  anche  per  la  concessione  di  contributi  agli
interessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge  24  aprile
1990, n. 100, e successive modificazioni. 
  43. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle  operazioni  di  cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
143, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del  commercio
estero (SACE), detratta la quota spettante agli  operatori  economici
indennizzati dal SACE, affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo  di
spesa dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, per le  finalita'  di  cui
all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo  n.  143  del
1998. 
  44. Per promuovere la presenza delle imprese  italiane  nell'ambito
della rassegna "Italia in Giappone 2001", di cui alla legge 10 agosto
2000, n. 252, e' riconosciuto un contributo straordinario: 
    a) in favore del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali
nella misura di lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e  di  lire  1.000
milioni per l'anno 2002; 
    b) in favore del Ministero del commercio con l'estero al fine  di
finanziare le iniziative promozionali realizzate  dai  consorzi  alle
esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di
lire 4.000 milioni per l'anno 2002. 
  45. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8,  comma  3,  della
legge 11 maggio 1999, n. 140, e' concesso nel limite  dell'intensita'
di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunita' europee. Per i
progetti ammissibili alle agevolazioni,  sulla  base  dei  criteri  e
delle risorse gia' assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo
comma 3 dell'articolo 8 della  legge  11  maggio  1999,  n.  140,  il
contributo, su richiesta dell'impresa, puo' essere erogato  a  titolo
di anticipazione, purche' i relativi investimenti siano stati avviati
a realizzazione, con le modalita' e i criteri degli aiuti de  minimis
di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. 
  46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i  benefici
di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, o
con altri benefici pubblici statali,  regionali  o  di  enti  locali,
nonche'  quelli  ricompresi  nell'elenco,  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12  novembre
2002, delle opere  connesse  allo  svolgimento  dei  giochi  olimpici
invernali 'Torino 2006', potranno godere, previa  verifica  da  parte
degli organi di controllo della loro  idoneita'  al  funzionamento  e
della loro sicurezza, di una proroga  di  quattro  anni  dei  termini
relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3  delle  norme
regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del  2
gennaio 1985, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  31
gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni
speciali e le revisioni generali. (20) (65) 
  47.  Allo  scopo  di  potenziare  l'informatica  di  servizio,  con
specifico  riferimento  alle  esigenze  connesse  alle  funzioni  del
giudice di pace, e' disposto un finanziamento di 30 miliardi di  lire
per l'anno 2001. 
  48. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti  il
canale navigabile  dei  Navicelli  e'  autorizzata  una  spesa  di  5
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 
  49. Il Ministero dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e' autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a  7
miliardi di lire per sostenere  i  programmi  della  fondazione  IDIS
relativi al progetto "Citta' della scienza" volti, in  collaborazione
con le  istituzioni  europee,  ad  incentivare  le  sinergie  fra  il
Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo  sviluppo  di  un
polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione  e  della
comunicazione,  il  trasferimento  tecnologico  e  la  creazione   di
imprese. 
  50. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "da  prestare  anche
mediante fidejussione  bancaria  o  assicurativa"  sono  inserite  le
seguenti:  "o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari   iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto  legislativo
1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o  prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati  dal  Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,". 
  51. Al fine di favorire gli investimenti nei  parchi  nazionali  e'
istituito un apposito fondo dell'ammontare di lire  20  miliardi  per
ciascun  anno  del  triennio  2001-2003.  Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per l'attuazione del presente comma con  la  determinazione
dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali. 
  52.  Il  programma  speciale  di   reindustrializzazione   di   cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,  e'  integrato
con la previsione dello sviluppo di un polo di ricerca e di attivita'
industriali ad alta tecnologia nel territorio del  comune  di  Genova
anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli interventi  previsti  da
tale integrazione e' autorizzata la spesa di  lire  10  miliardi  per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Le risorse di cui al  presente
comma non possono essere utilizzate per altre finalita'  fino  al  31
dicembre 2006. 
  53. Al fine di un piu' adeguato utilizzo dei finanziamenti  per  la
preparazione del Vertice G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della
legge  8  giugno  2000,  n.   149,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le parole: "(G8),", sono inserite le  seguenti:  "nonche'
per  quelle  connesse  con  gli  oneri   conseguenti   ad   eventuali
ricollocazioni di attivita' produttive"; 
    b) le parole: "beni del demanio marittimo" sono sostituite  dalle
seguenti: "beni del demanio"; 
    c)  le  parole:  "detti  beni  rimangono,  anche  successivamente
all'evento di cui al  presente  comma,  affidati  in  concessione  al
comune di  Genova"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "detti  beni,
successivamente  all'evento,  ove  abbiano   subito   un   definitivo
mutamento nella destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi  e  dei
manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un
prezzo complessivo di lire un miliardo". 
  54. L'area demaniale di  circa  56.200  metri  quadrati  su  piazza
dell'umanita' nel comune di Chiavari, e' ceduta al comune di Chiavari
ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire. 
  55. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15  novembre
1993, n. 507, dopo le  parole:  "di  concessione"  sono  aggiunte  le
seguenti: "commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del
suolo pubblico del mezzo pubblicitario". 
  56. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507,  le  parole:  "dal  comma  1",  sono  sostituire  dalle
seguenti: "dai commi 1 e 2". 
  57. All'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999,  n.  144,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota pari al  5  per
cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata a
interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e  al
miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade,  di  cui
all'articolo 23 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285".
Conseguentemente, al decreto legislativo 15 novembre  1993,  n.  507,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 3, sono soppresse  le  parole  "comunque
diversi dal concessionario del pubblico servizio"; 
    b) all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
    "3-bis. Il comune ha facolta' di chiedere al concessionario delle
pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali  alla
repressione  dell'abusivismo   pubblicitario   e   al   miglioramento
dell'impiantistica"; 
    c) all'articolo 24, comma 2, le parole: "da lire  duecentomila  a
lire  due  milioni"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "da   lire
quattrocentomila a lire tre milioni". 
  58. A valere sulle disponibilita' di tesoreria del  fondo  rotativo
di cui all'articolo 2 del  decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394,  e'
autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in  ragione  di
50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli
interessi di cui al secondo comma dell'articolo 37 del  decreto-legge
26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
18 dicembre  1970,  n.  1034,  e  successive  modificazioni,  per  la
prosecuzione  degli   interventi   a   favore   dell'esportazione   e
dell'internazionalizzazione. 
  59. E' assegnato alla regione Sardegna un  contributo  dello  Stato
pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari  a
lire 40 miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione  degli  interventi
del piano per la soluzione dell'emergenza idrica. 
  60. Per le spese di funzionamento in relazione all'attivita'  degli
advisors nominati per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di
Messina e'  autorizzata  la  concessione  alla  societa'  Stretto  di
Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per  l'anno
2001. 
  61.  Per  l'anno  2001  sono  stanziate  lire   50   miliardi   per
investimenti nelle sedi di Autorita' portuali. Con  proprio  decreto,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, il Ministro dei trasporti e della  navigazione,
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  ripartisce  i  fondi  fra  le   Autorita'
portuali che  hanno  presentato  domanda  documentata  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  62. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  29  della  legge  13
maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime
operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 e' da  intendersi
come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso
di ammortamento.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  provvede,  con   proprio   decreto,   alle
opportune integrazioni del  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica  del  22  settembre  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225  del  26  settembre  1998,
recante classificazione delle  operazioni  creditizie  per  categorie
omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi  globali  medi
praticati dagli intermediari finanziari. 
  63. La societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge  23  maggio
1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
1994, n. 403, puo' definire gli impegni derivanti dalle  obbligazioni
di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni
con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione  del  Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
  64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del  valore
complessivo dei beni provenienti da reato,  oggetto  di  confisca  ai
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
356, e dell'articolo 2-decies della legge 31  maggio  1965,  n.  575,
ovvero  una  parte,  stabilita  nella  stessa   misura,   dei   fondi
provenienti  dalla  loro  vendita,  e'  destinata  per  il   triennio
2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni  Unite  (ONU)  Office  for
Drug Control and Crime Prevention, per  il  conseguimento  delle  sue
finalita' istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento  e'
determinato annualmente con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. 
  65. E' abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244. 
  66. A decorrere dal periodo di'  imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del
trattamento  fiscale  previsto  dall'articolo   4,   comma   2,   del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1998,  n.  30,  nel  reddito
derivante  dall'utilizzazione   di   navi   iscritte   nel   registro
internazionale e' compresa  la  plusvalenza  realizzata  mediante  la
cessione della nave a condizione che la stessa sia  rimasta  iscritta
nel registro internazionale,  anteriormente  alla  cessione,  per  un
periodo ininterrotto di almeno tre anni. 
  67. Per il potenziamento delle attivita'  ispettive,  di  controllo
dei traffici marittimi, nonche' di prevenzione degli inquinamenti del
mare causati dal trasporto marittimo di sostanze  pericolose,  svolte
da parte delle Capitanerie di porto, e' istituito un  apposito  fondo
nello stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione, dotato di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di  lire  10
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 
  68. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione,
restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti
penitenziari e' autorizzata la  spesa  di  lire  60.000  milioni  per
l'anno 2001 da iscrivere nello  stato  di  previsione  del  Ministero
della giustizia. 
  69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996, n. 525,  e'
aggiunta la seguente voce: "per ogni compact disc... 500.000". 
  70. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n.
525 e' inserito il seguente: 
"3-bis. Gli importi relativi ai diritti  forfettizzati  di  cui  alle
tabelle I, II e III, allegate alla presente  legge,  sono  aggiornati
periodicamente, almeno ogni cinque anni,  con  decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e delle finanze". 
  71. Per la realizzazione delle infrastrutture per la  mobilita'  al
servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano per il  2002  e
di lire 50 miliardi per il 2003. 
  72. Per la  realizzazione  di  uno  studio  di  fattibilita'  della
ferrovia Martigny-Aosta e' autorizzata la spesa di  lire  2  miliardi
per l'anno 2001, a favore della regione Valle d'Aosta. 
  73. Per l'eliminazione dei fattori di pericolosita' e di criticita'
viaria denominati "punti neri" delle strade statali 52 e 52bis  nella
regione Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata  la  spesa  di  lire  5
miliardi per l'anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione  del
Ministero dei trasporti e della navigazione. 
  74. All'articolo 11, comma  9,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 1999, n. 449, come modificato  dall'articolo  7,  comma  17,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: " , e di lire 30 miliardi per  ciascuno  degli  anni
2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di  cui
al comma 1 per l'acquisto  di  beni  strumentali  alle  attivita'  di
impresa indicate nel predetto comma destinati  alla  prevenzione  del
compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati  ai  sensi
del comma 1-bis del presente articolo". (12) 
  75. L'infrastruttura di cui all'articolo 50, comma 1,  lettera  g),
secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  puo'  essere
realizzata anche come superstrada. In tal caso sono  applicabili,  ai
sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge  24  novembre  2000,  n.
340, il pedaggiamento e la concessione  di  costruzione  e  gestione,
ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 10 della legge 17
maggio 1999, n. 144. Ai fini dell'esercizio dell'opzione  di  cui  al
presente comma e della  valutazione  delle  alternative  progettuali,
finanziarie  e  gestionali,  di  sostenibilita'   ambientale   e   di
efficienza  di  servizio  al  territorio,  il  Ministero  dei  lavori
pubblici conclude entro il 31 marzo 2001 una  conferenza  di  servizi
con il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto, gli enti locali  e
gli altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso il  termine
predetto senza che sia stabilita la realizzazione di una  superstrada
a pedaggio, riprende la procedura di cui all'articolo 10 della  legge
17 maggio 1999, n. 144. 
  76. Per la realizzazione del secondo accesso alla citta' di  Amelia
e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da  erogare  alla  regione
Umbria per gli anni 2001, 2002 e 2003;  per  la  conservazione  della
foresta fossile di Dunarobba, e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  1
miliardo per l'anno 2001, da erogare al comune  di  Avigliano  Umbro;
per la conservazione  del  campo  di  concentramento  di  Fossoli  e'
autorizzata la spesa di lire 1 miliardo. 
  77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri  visitatori  e
di   strutture   didattiche   di   educazione   ambientale    e    di
sensibilizzazione ecologica presso il Parco nazionale dello  Stelvio,
di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica  22
marzo 1974, n. 279, e' autorizzata la spesa di lire  3  miliardi  per
ciascuno degli anni 2001 e 2002. 
  78. Le risorse finanziarie conferite alla societa'  Ferrovie  dello
Stato spa come contributi alla realizzazione di opere  specifiche  di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,  n.
30; all'articolo 3, comma 2, della legge  18  giugno  1998,  n.  194;
all'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre  1998,  n.  354,  come
specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/T  del  20
ottobre 1998; all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6, comma  1,
della legge 7 dicembre 1999, n. 472  sono  attribuite  alla  societa'
Ferrovie dello Stato spa in conto aumento di capitale sociale per  le
finalita' previste dalle medesime leggi. 
  79. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27  settembre
2000, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2000, n. 344, restano applicabili anche in  materia  di  agevolazioni
postali    elettorali.    Gli    oneri    differenziali     derivanti
dall'agevolazione,  che  rimangono  a   carico   del   Tesoro,   sono
rimborsabili sulla base del  rendiconto  predisposto  dalla  societa'
Poste italiane spa entro il limite massimo di lire 40 miliardi. 
  80. La disposizione dettata dall'articolo 29, comma 2, del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come  sostituito  dall'articolo
4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24  giugno  1998,  n.
213, in materia di ridenominazione in euro del valore nominale  delle
azioni delle  banche  popolari  si  applica  altresi'  alle  societa'
cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione. 
  81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e  di  centoventi
giorni,  previsti  rispettivamente  dall'articolo  11,  comma  2,   e
dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n.  136,  gia'
differita al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1, comma  5,  del  decreto
legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 20 aprile 2000, n. 97, e' ulteriormente differita al 31 ottobre
2001. 
  82. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448. 
  83. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 
"4-bis. Al fine di contenere i costi di  trasporto  che  gravano  sui
prodotti finiti o  semilavorati  esportati  fuori  dalla  regione  da
aziende  agricole,  estrattive  e  di  trasformazione  con  sede   di
stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma  3
definisce uno schema di contratto di servizio di cui  all'articolo  4
del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da
sottoporre ai vettori interessati. In tale schema, sono precisati  le
tariffe e  i  noli  in  relazione  alle  tipologie  merceologiche  da
trasportare. Qualora  nessun  vettore  accetti  di  sottoscrivere  il
contratto di servizio conforme allo schema  proposto  si  applica  la
procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati  e
le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del
bilancio dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999  e
di  lire  30  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2000.   L'onere   di
compartecipazione a carico della regione non puo' essere inferiore al
50 per cento del contributo statale". 
  84. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma  6
e' sostituito dal seguente: 
"6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione". 
  85. Al fine di favorire la conclusione dell'iter di risarcimento ai
lavoratori  coatti  italiani  nella  Germania  nazista   negli   anni
1943-1945,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  ad  erogare
contributi per complessive lire 1.000 milioni nel  biennio  2001-2002
agli enti e associazioni che predispongono gli atti richiesti per  le
procedure di risarcimento. 
  86. A titolo di concorso per l'attuazione  dei  progetti  collocati
nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, del 19 luglio  2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  214
del 13 settembre 2000, viene concesso ai  primi  venti  progetti  non
ammessi al finanziamento comunitario, con procedure  e  modalita'  da
definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, un contributo  fino  a
lire 10 miliardi, per una  spesa  complessiva  massima  di  lire  100
miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 
  87. A decorrere dall'anno 2001, il  fondo  di  cui  alla  legge  30
aprile  1985,  n.  163,  e'  incrementato,  in  favore  dei  soggetti
disciplinati dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire  10  miliardi
nonche' dell'ulteriore somma di lire 15 miliardi  per  le  specifiche
finalita' di cui agli articoli 6, terzo comma, e  7  della  legge  14
agosto 1967, n. 800,  con  ripartizione  tra  le  predette  finalita'
effettuata con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. 
  88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8
novembre 1991, n.  360,  si  applicano  anche  ai  canali  di  Marano
Lagunare e di Grado. 
  89. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, dopo le parole: "il regolamento definisce
i limiti e le  modalita'  per  la  stipulazione",  sono  inserite  le
seguenti: "per intero". 
  90.  Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  e  rapida  la  revisione
statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, e sottoposti a gestione commissariale,  possono  essere
nominati, con le procedure previste dalle norme vigenti,  gli  organi
di ordinaria amministrazione. 
  91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro  il  28
febbraio di ogni anno e' prorogato il periodo di  applicazione  degli
imponibili  medi  forfettari  da   applicare   agli   apparecchi   da
divertimento e  intrattenimento  previsti  dall'articolo  14-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640,
introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio  1999,
n. 60, diversi da quelli indicati dall'articolo 38,  comma  2,  della
presente legge, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti
similari e  sono  determinati,  con  esclusione  degli  apparecchi  e
attrazioni per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari in  misura
tale da  garantire  maggiori  entrate  non  inferiori  a  lire  dieci
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 
  92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari minatori  che
abbiano lavorato per almeno 20 anni  nelle  miniere  di  carbone  del
Belgio e per i quali sia riscontrata la malattia  professionale  sono
equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL. 
  93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la  norma
di  validazione  degli  atti  e  dei  provvedimenti  adottati  e   di
salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici  sorti
sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 24 settembre  1996,  n.
495, per effetto dell'articolo 2, comma 61, della legge  23  dicembre
1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui  ai  capi  IV  e  V
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, e  le
norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per
immobili  utilizzati  per  sedi   di   comunita'   terapeutiche   per
tossicodipendenti, e per disabili, anche  oltre  i  750  metri  cubi,
realizzati entro il 31 dicembre 1993, per  i  quali  sia  stata  gia'
presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria,
anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 
  94.  All'insieme  dei  comuni  sedi  delle  comunita'  terapeutiche
interessate alla  sanatoria  di  cui  al  comma  93  e'  concesso  un
contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi,  da  erogare  negli
anni 2002 e  2003,  secondo  i  criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'interno. 
  95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma
2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla
lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001.  In  questo  caso  la
deducibilita'   delle    spese    di    manutenzione,    riparazione,
ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote
costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
(12) 
  96. Gli atti di aggiornamento  geometrico  di  cui  all'articolo  9
della legge 1° ottobre, 1969, n. 679, ed agli  articoli  5  e  7  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le
denunce di variazione di cui all'articolo 27 del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  resi  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27  aprile  1990,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno  1990,  n.  165,
sono redatti conformemente alle disposizioni di cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. (53) (84) (92) 
  97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  puo'
autorizzare i concessionari  di  autostrade  e  trafori  a  destinare
risorse, ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui  all'articolo
65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per
investimenti volti al recupero di monumenti, edifici e  manufatti  di
valore  storico-artistico  e  alla  valorizzazione  delle  aree   che
costituiscono   sistemi   urbani    e    territoriali    di    pregio
storico-culturale e ambientale. 
  98. All'articolo 62, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso
a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica  per
esigenze di lavoro nel comune in cui  prestano  l'attivita',  per  il
periodo d'imposta in cui si  verifica  il  trasferimento  e  nei  due
periodi successivi, i predetti  canoni  e  spese  sono  integralmente
deducibili". 
  99. All'articolo 40, comma 2, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si
considerano, altresi', strumentali gli  immobili  di  cui  all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo  62  per  il  medesimo  periodo
temporale ivi indicato". 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5,  comma  1)
che  le  agevolazioni  fiscali  di  cui  al  presente  articolo  sono
soppresse, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere  a)  e
b). 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art.  31,  comma  2)
che "Possono usufruire della proroga di cui all'articolo  145,  comma
46, della citata legge n. 388 del 2000, come modificato dal  comma  1
del presente articolo, anche gli impianti  la  cui  vita  tecnica  e'
terminata nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 12 dicembre 2002, n. 273 ha disposto (con l'art. 28, comma 1)
che "Per le finalita' previste dall'articolo 1 del  decreto-legge  25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di  contributi  per
la rottamazione  degli  autoveicoli,  e'  autorizzata  la  spesa,  in
aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione  di  contributi  per
l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e
ciclomotori elettrici, di biciclette a  pedalata  assistita,  nonche'
per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un  impianto
di alimentazione a metano o a GPL, in conformita'  delle  definizioni
adottate con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  aprile  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con  l'art.  80,  comma
38) che "Il contributo previsto dall'articolo 145,  comma  17,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del  Club  alpino  italiano
(CAI), per  le  attivita'  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e
speleologico (CNSAS), e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, di
200.000 euro". 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L.
9 marzo 2006, n. 80, ha disposto (con l'art. 31,  comma  1)  che  "Le
regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e  in  ex
gestione  commissariale  governativa,  comprensivi  degli  oneri   di
trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000,
previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23  dicembre  2000,
n.  388,  si  intendono  definite  nei  termini   delle   istruttorie
effettuate congiuntamente dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  a  seguito
delle  comunicazioni  effettuate  e  delle  istanze  formulate  dalle
aziende interessate entro il 31 agosto 2005". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (97) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio  -
20 marzo 2019, n.  54  (in  G.U.  1ª  s.s.  27/03/2019,  n.  13),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 31 del  D.L.  10
gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni  dalla  L.  9  marzo
2006, n. 80 (che ha modificato il presente articolo, comma 30). 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art.  26,  comma
7-ter) che "Il comma 96 dell'articolo 145  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, si interpreta nel  senso  che  gli  atti  ivi  indicati
possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in  possesso
del titolo di cui alla legge 6 giugno  1986,  n.  251,  e  successive
modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 24  giugno  -
15 luglio 2015, n. 154 (in  G.U.  1ª  s.s.  22/07/2015,  n.  29),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma  7-ter
del D.L. 31 dicembre 2007, n.  248,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (che ha modificato il comma  96  del
presente articolo). 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla  G.U.
26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in  relazione
al comma 46 del presente articolo, che "E' fissato al 31  marzo  2011
il termine di scadenza dei termini e dei  regimi  giuridici  indicati
nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al  15  marzo
2011". 
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AGGIORNAMENTO (72a) 
  Il Il D.P.C.M. 25  marzo  2011  (in  G.U.  31/03/2011,  n.  74)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 6 del
presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  la  presente
modifica ha effeto dal 1° aprile 2011. 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1,  comma  151)
che "Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia  urbani  che
rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai  soggetti  in
possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  - La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art.  1,  comma
164, lettera b)) che "Con effetto a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del regolamento di cui  al  comma  163,  sono  abrogate  le
disposizioni  vigenti  relative  alle  provvidenze  in  favore  delle
emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale,  e  in
particolare le seguenti: 
  [...] 
  b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388". 
  - Il regolamento di cui all'art. 1, comma 164, lettera b) della  L.
28 dicembre 2015, n. 208 e' stato emanato con D.P.R. 23 agosto  2017,
n. 146, pubblicato in G.U. 12/10/2017, n. 239.