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LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  1-1-2004
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Art. 18

Società che hanno eseguito conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218
1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 17, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, comma 4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento può applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 26) che "Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento".