LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 18
              Societa' che hanno eseguito conferimenti
             previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218

  1.  Nei confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di
conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio
1990,  n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il
loro   costo  fiscalmente  riconosciuto  si  considera  realizzata  a
condizione  che  sia  assoggettata,  con  le  modalita' e nei termini
previsti  dall'articolo  17,  ad un'imposta sostitutiva delle imposte
sui  redditi  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in
misura  pari  al  19  per  cento.  Come valore delle azioni si assume
quello   risultante   dal   bilancio  relativo  all'esercizio  chiuso
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  La  differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del
comma  1  e'  considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni
ricevute.  Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori
iscritti  in  sede  di  conferimento  si  considerano assoggettati ad
imposta  per  l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al
netto   dell'imposta  sostitutiva.  La  predetta  differenza  non  e'
considerata   costo  fiscalmente  riconosciuto  nei  confronti  delle
societa' conferitarie.
  3.  Nell'ipotesi  prevista  dall'articolo  17, comma 4, la societa'
risultante   dalla   fusione   che  abbia  gia'  applicato  l'imposta
sostitutiva  prevista  dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio
1995,  n.  41,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995,  n.  85,  e  successive modificazioni, in misura pari al 14 per
cento  puo'  applicare  l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
riserve  o  fondi  costituiti  dalla societa' conferente a fronte dei
maggiori   valori   iscritti   sulle   azioni  ricevute  in  sede  di
conferimento.  In  tal  caso  detti  riserve  o  fondi si considerano
assoggettati  ad  imposta  per  il  loro  intero  ammontare, al netto
dell'imposta sostitutiva. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 26)
che  "Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge
21  novembre  2000,  n.  342,  possono  essere  applicate  anche  con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso  alla  data  del  31  dicembre  2003.  In questo caso la misura
dell'imposta  sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento
e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento".