LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20
                 Disciplina dell'imposta sostitutiva

  1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, comma
1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per
effetto  dell'articolo  17,  comma  2,  terzo periodo, si considerano
assoggettati ad imposta, e' computata nell'ammontare delle imposte di
cui  ai  commi  2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre   1986,   n.   917,   e  successive  modificazioni,  recante
adempimenti  per  l'attribuzione  del  credito  d'imposta  ai  soci o
partecipanti   sugli   utili   distribuiti,  della  societa'  o  ente
conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma
1, lettere a) e b), del predetto testo unico.
  2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 17, commi
1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti,
3  e  4, e dell'articolo 18, commi 1 e 3, e' computata nell'ammontare
delle  imposte  di  cui  ai  commi 2 e 3 dell'articolo 105 del citato
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917  del  1986,  recante  adempimenti  per l'attribuzione del credito
d'imposta  ai  soci  o  partecipanti  sugli  utili  distribuiti,  dei
soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.
  3.  L'imposta  sostitutiva  non e' deducibile ai fini delle imposte
sui  redditi  e  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive e
puo'  essere  computata,  in  tutto  o in parte, in diminuzione delle
riserve  iscritte  in  bilancio.  Le somme corrisposte o ricevute per
effetto   della  ripartizione  convenzionale  dell'onere  all'imposta
sostitutiva    tra   i   soggetti   interessati   alle   disposizioni
dell'articolo  17  non  concorrono  a  formare il reddito ne' la base
imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 26)
che  "Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge
21  novembre  2000,  n.  342,  possono  essere  applicate  anche  con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso  alla  data  del  31  dicembre  2003.  In questo caso la misura
dell'imposta  sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento
e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento".