stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 aprile 1998, n. 122

Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

note: Entrata in vigore della legge: 30-04-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2005)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-4-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Differimento di termini relativi alle concessioni
televisive e ulteriori disposizioni sul
piano nazionale delle frequenze).
1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché, limitatamente alla rete non eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del medesimo articolo 3, sono posticipate di nove mesi.
2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente.
4. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:
"2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge".
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate.
7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di telecomunicazione, legittimamente operanti in virtù di provvedimento della magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Ai soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora, è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Agli stessi soggetti è consentito inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.
8. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:
"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere dati e informazioni all'utenza".
Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 1, 2 e 11 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:
"1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.
2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una du rata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gliamministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.
3-10 (Omissis).
11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni.
L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni il Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge".
- Il testo del comma 6 dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:
"6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza.
Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione, i bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze".
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:
"2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, secondo le procedure di cui all'art. 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge. Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste".
- Il testo del comma 3 dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è il seguente:
"3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984".
- Il testo del comma 13 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:
"13. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993".
- Il testo del comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:
"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità".