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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1984, n. 807

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 febbraio 1985, n. 10 (in G.U. 05/02/1985, n.30).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1993)
Testo in vigore dal:  6-2-1985
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Art. 4

Comunicazione degli attuali esercenti
1. I privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eserciscono impianti di radiodiffusione circolare hanno l'obbligo di inoltrare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
((entro novanta giorni))
dalla data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:
a) i dati relativi al titolare dell'impianto e le generalità del responsabile dei programmi;
b) ubicazione degli impianti installati;
c) indicazione delle zone servite;
d) collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;
e) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;
f) tipo dell'antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di massima;
g) nominativo di identificazione della stazione.
((g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e loro variazioni))
2. La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall'articolo 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed ha lo scopo di mettere a disposizione degli organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 2 e per la determinazione dei bacini di utenza.
3. Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata nei termini o le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse, gli impianti sono disattivati.
((
3-bis. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'articolo 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
))