LEGGE 31 luglio 1997, n. 249

Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/2023)
Testo in vigore dal: 8-9-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
                   Divieto di posizioni dominanti

  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  6.  PERIODO  ABROGATO  DALLA  L.  3  MAGGIO  2004,  N. 112. PERIODO
ABROGATO  DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112. PERIODO ABROGATO DALLA L. 3
MAGGIO  2004,  N.  112.  Nel  piano  nazionale  di assegnazione delle
frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni
e,  al  fine  di  tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le
regioni  Valle  d'Aosta  e  Friuli-Venezia  Giulia  e con le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle
reti  e  dei  programmi  irradiabili  in  ambito  nazionale e locale,
tenendo   conto   dell'evoluzione   tecnologica   e  delle  frequenze
pianificate secondo i seguenti criteri:
    a) localizzazione comune degli impianti;
    b)  parametri  radioelettrici  stabiliti in modo uniforme secondo
standard   internazionalmente   riconosciuti,  tenendo  conto  di  un
adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
    c) segnali ricevibili senza disturbi;
    d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico
e  televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite,
del  cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti
tra gli impianti di radiodiffusione;
    e)  riserva  in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale
di  un  terzo  dei  canali  irradiabili  per  ogni  bacino di utenza;
ulteriori  risorse  possono  essere  assegnate  all'emittenza  locale
successivamente  alla  pianificazione.  I  bacini  televisivi sono di
norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici
con il territorio della provincia;
    f)  equivalenza,  nei  limiti  delle  compatibilita' tecniche, in
termini  di  copertura  del  territorio  e comunque bilanciamento, su
tutte  le  emittenti  in  ambito  nazionale  e locale, dell'eventuale
insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
    g)  riserve  per  la  diffusione  dei  canali  irradiabili per la
diffusione  del  segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere
in  favore  delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti
locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  17. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  18. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  19. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
  20. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).