LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 5. 
               (Incentivi per la ricerca scientifica). 
    1. Alle piccole e medie imprese, come  definite  ai  sensi  della
disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato  alle  medesime
destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di  cui  all'articolo
17 della legge 5  ottobre  1991,  n.  317,  al  fine  di  potenziarne
l'attivita' di ricerca anche avviando nuovi progetti, e' concesso,  a
partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito
di imposta pari: 
    a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo  pieno,
anche con contratto a tempo determinato, fino ad  un  massimo  di  60
milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari  di  dottorato
di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea,
conseguito anche all'estero, nonche' di laureati con  esperienza  nel
settore della ricerca; 
    b) al 60 per cento degli importi per  ogni  nuovo  contratto  per
attivita' di ricerca commissionata ad universita', consorzi e  centri
interuniversitari, enti pubblici e  istituzioni  di  ricerca  di  cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e  integrazioni,
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA),  Agenzia
spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente
attivita' di ricerca scientifica, laboratori di  cui  all'articolo  4
della legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  nonche'  degli  importi  per
assunzione degli oneri relativi a borse di  studio  concesse  per  la
frequenza a corsi di dottorato  di  ricerca,  nel  caso  il  relativo
programma di ricerca  sia  concordato  con  il  soggetto  di  cui  al
presente comma. 
    2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a),  sono  concesse
ai soggetti di cui al comma 1 operanti  nel  territorio  nazionale  a
condizione che: 
    a)  il  soggetto  beneficiario,  anche  di  nuova   costituzione,
realizzi,  nell'anno  di  riferimento  del  credito  di  imposta,  un
incremento netto del numero di  dipendenti  a  tempo  pieno  rispetto
all'anno precedente, comprendendovi  anche  i  dipendenti  assunti  a
tempo determinato e con contratti  di  formazione  e  lavoro.  Per  i
soggetti  beneficiari  gia'  costituiti   al   30   settembre   1997,
l'incremento e' commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale
data; 
    b) si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 4, comma  5,
lettere b), c), d),e), senza la limitazione  all'ambito  territoriale
di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive
modificazioni, nonche' g). 
    3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b),  sono  concesse
ai soggetti di cui  al  comma  1  operanti  su  tutto  il  territorio
nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al  predetto
comma 1, lettera b), si riferisca ad atto stipulato  nei  periodi  di
imposta a partire da quello in corso al 1 gennaio 1998 e negli stessi
periodi il soggetto beneficiario realizzi  un  incremento  netto  dei
predetti importi. 
    4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono  essere
concesse anche ad altre imprese di cui all'articolo 2195  del  codice
civile,  non  comprese  nella  definizione  di  cui  al  comma  1,  a
condizione che l'importo assegnato annualmente alla  copertura  delle
medesime agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia  comunque  destinato
prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e  che  l'investimento
in ricerca sia  aggiuntivo  ai  sensi  della  disciplina  comunitaria
vigente per gli aiuti di  Stato  alla  ricerca  e  sviluppo,  secondo
modalita'  attuative  e  parametri  di  riferimento  determinati  dai
decreti di cui al predetto comma 7. 
    5. Le disposizioni di cui al presente articolo non  si  applicano
per i settori esclusi di cui  alla  comunicazione  della  Commissione
delle Comunita' europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente
articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte  per  la
stessa finalita' da norme  nazionali  o  regionali  ad  eccezione  di
quelle previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n.  196,
e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del  decreto-legge  28
marzo 1997, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 1997. n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al
comma 7 del presente articolo. I predetti  decreti  possono  altresi'
determinare la cumulabilita' delle agevolazioni di  cui  al  presente
articolo con benefici concessi ai  sensi  della  comunicazione  della
Commissione delle Comunita' europee di cui al presente comma, purche'
non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario  di  cui
al comma 1, lettera a),  relativamente  al  credito  di  imposta  ivi
previsto. 
    6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 6 e 7. 
    7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati  di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica e con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, sono determinati le modalita' di attuazione
del presente articolo, nonche' di controllo e  regolazione  contabile
dei  crediti  di  imposta  e  gli  importi   massimi   per   soggetto
beneficiario delle agevolazioni  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
nonche' possono essere  rideterminati  gli  importi  dei  crediti  di
imposta di cui al comma 1, lettere  a)  e  b).  Gli  oneri  derivanti
dall'attuazione  del  presente  articolo,  per  quanto  concerne  gli
interventi nelle aree depresse, sono posti a carico  delle  quote  di
cui all'articolo 4, comma 11;  per  quanto  riguarda  gli  interventi
sulle altre aree del Paese e gli  interventi  rimasti  esclusi  dalle
quote di cui all'articolo 4, comma 11, gli oneri sono posti a  carico
delle  disponibilita'  di  cui  al  fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,  n.
1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  e
successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote
non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo  modalita'  determi-
nate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non  assegnando
specifici stanziamenti per le finalita' di cui all'articolo 10  della
predetta legge n. 46 del 1982. 
    8. All'articolo 14 della legge  24  giugno  1997,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al camma 1, dopo le parole: "19 dicembre 1992, n.  488;"  sono
inserite le seguenti: "articolo 11, comma  5,  del  decreto-legge  16
maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio  1994,
n. 451"; 
    b) al comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici  di  ricerca"
sono inserite le seguenti: " e delle universita'" e dopo le parole: "
consentito agli enti" sono inserite le seguenti: "e agli atenei"; 
    c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro
con l'ente" sono inserite le seguenti: "o con l'ateneo"  e  al  terzo
periodo, dopo le parole: "corrisposto dall'ente",  sono  inserite  le
seguenti: "o dall'ateneo"; 
    d) al comma 4, le parole da: "nonche' per l'anno  1998"  fino  a:
"n. 451" sono sostituite dalle seguenti: "nonche', dall'anno  1999  e
con riferimento agli atenei, a valere sui  trasferimenti  statali  ad
essi destinati" e dopo le parole: "enti  pubblici  di  ricerca"  sono
inserite le seguenti: "e alle universita'". 
                                                               ((62)) 
 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
583, lettera  d))  che  a  partire  dall'anno  d'imposta  2014,  sono
abrogati le agevolazioni fiscali e  i  crediti  di  imposta,  con  la
conseguente  cancellazione  dei  relativi  stanziamenti  iscritti  in
bilancio, di cui al presente articolo.