LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-4-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32.
             Interventi di razionalizzazione della spesa

  1.  Per  l'anno  1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di spesa
rendicontati  dalle singole aziende unita' sanitarie locali e aziende
ospedaliere,  assegnano  a  ciascuna  azienda  obiettivi di risparmio
sulla  spesa  per  l'acquisizione di beni e servizi in misura tale da
realizzare,  a  livello regionale, un risparmio non inferiore al 2,25
per  cento, rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per
l'esercizio   1996,  rideterminata  con  applicazione  dei  tassi  di
inflazione   programmata  relativi  agli  anni  1997  e  1998.  Nella
determinazione ed assegnazione degli obiettivi di risparmio, relativi
alle  singole  aziende,  le  regioni devono tener conto dei risultati
conseguiti dalle stesse in termini di razionalizzazione della spesa e
di  risanamento  del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio
assegnati  gravino in misura inversamente proporzionale sulle aziende
che  hanno  ottenuto  i  migliori risultati di razionalizzazione e di
risanamento.  Devono  comunque  essere salvaguardati gli obiettivi di
tutela della salute previsti dalle disposizioni in vigore e dai piani
sanitari  nazionale  e  regionali nonche' gli standard qualitativi in
atto   nelle   singole   strutture.   Nel  rispetto  della  normativa
comunitaria  in  materia  di  procedure  di  acquisizione  di  beni e
servizi,  la  regione  stabilisce  modalita' e limiti entro i quali i
direttori  generali delle aziende unita' sanitarie locali delegano ai
dirigenti  dei  presidi  ospedalieri  e  dei  distretti,  nonche' dei
dipartimenti  extraospedalieri  complessi se individuati dall'azienda
unita'  sanitaria  locale quali centri di costo e di responsabilita',
nell'ambito    dell'autonomia   economico-finanziaria   agli   stessi
attribuita,  l'approvvigionamento  diretto  di  beni  e servizi per i
quali risultino inopportune procedure unificate, secondo le norme del
diritto  civile e nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
Il  direttore  generale  assicura  la  vigilanza  e  la  verifica dei
risultati delle attivita' di cui al presente comma, anche avvalendosi
delle   risultanze  degli  osservatori  centrale  e  regionali  degli
acquisti e dei prezzi di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23
dicembre  1996, n. 662. Nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi di
risparmio  sopra  indicati le regioni possono modulare diversamente i
limiti  di  spesa  previsti  dal  presente  comma  per le aziende del
Servizio  sanitario  nazionale a bassa densita' demografica e situate
nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.
  2.  In  caso  di  inadempienza,  entro  i  termini stabiliti, delle
regioni,  nonche'  delle  relative  aziende unita' sanitarie locali e
aziende  ospedaliere, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per
il  contenimento  della  spesa  sanitaria, ovvero nel caso in cui non
vengano   forniti   al   Sistema   informativo   sanitario   i   dati
indispensabili  alle  attivita'  di programmazione e di controllo, in
sede   di   ripartizione  del  Fondo  sanitario  nazionale  ai  sensi
dell'articolo  12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive  modificazioni,  si  applica  una  riduzione  della  quota
spettante  che  non puo' complessivamente superare il 3 per cento. Le
riduzioni  sono  proposte  dal  Ministro della sanita', previo parere
della   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281.  Le  regioni  individuano le
modalita'   per   l'attribuzione  delle  diverse  responsabilita'  ai
direttori  generali,  ai  dirigenti  e  al  restante  personale,  per
l'adempimento  degli  obblighi derivanti alle aziende sanitarie dalle
disposizioni    del    presente    comma,   eventualmente   valutando
l'opportunita'  di  tenerne  conto ai fini della corresponsione della
quota  integrativa  del trattamento economico dei direttori generali,
di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri 19 luglio 1995, n. 502. I direttori generali
delle  aziende  unita'  sanitarie  locali,  in  base  al principio di
responsabilita',  individuano obiettivi di qualita' e di risparmio ai
fini degli istituti contrattuali variabili.
  3.  Le  regioni  definiscono  ogni  anno  con  i direttori generali
nell'ambito  dei bilanci di previsione delle aziende unita' sanitarie
locali,   l'attribuzione   di   un  fondo  destinato  alle  strutture
dipartimentali  e distrettuali, individuate dall'azienda quali centri
di  costo  e  responsabilita',  per le attivita' di prevenzione sulla
base  delle  competenze  istituzionali  previste  dalle  normative  o
nell'ambito  di  progetti  obiettivo  approvati a livello regionale e
aziendale.
  4.  Alle  regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano
dato  attuazione  agli  strumenti  di  pianificazione  riguardanti la
tutela  della  salute  mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e  non  abbiano provveduto alla
realizzazione   delle   residenze   territoriali  necessarie  per  la
definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi
e  le  esigenze  di  residenzialita'  per  gli utenti provenienti dal
territorio  si  applicano  le  sanzioni  previste  dal comma 23 dello
stesso  articolo.  Il Ministro della sanita' verifica l'adeguatezza e
la  realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento
alle  dimissioni  dai  residui  ospedali psichiatrici dei degenti con
patologia   psichiatrica  che,  attraverso  progetti  personalizzati,
devono  essere  inseriti  in  strutture  extraospedaliere, a tal fine
avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.
  5.  Le disponibilita' del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle
riduzioni  effettuate  ai  sensi  del  comma 2 sono utilizzate per il
finanziamento  di  azioni  di  sostegno  volte  alla  rimozione degli
ostacoli  che  hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti
speciali  di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la
tutela   delle   fasce  deboli.  Le  disponibilita'  derivanti  dalle
riduzioni  di  cui  all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  e  quelle  derivanti  dalla minore spesa dovuta alla
dimissione  di  pazienti  da strutture sanitarie private accreditate,
sono  utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per  la  realizzazione  di  quanto  previsto  dal  progetto obiettivo
"Tutela  della  salute  mentale"  nonche',  a  titolo incentivante, a
favore  di  aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere che
abbiano   attuato  i  programmi  di  chiusura  dei  residui  ospedali
psichiatrici.  Per le disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui
all'articolo  1,  comma  23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro della sanita',
d'intesa con la regione interessata, attiva il potere sostitutivo con
la  nomina  di  commissari  regionali  ad  acta al fine di realizzare
quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale".
La  quota  dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente
comma   e'   determinata  dal  Ministro  della  sanita',  sentita  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanita',
avvalendosi   dell'Osservatorio  nazionale  sulla  salute  mentale  e
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  acquisisce  i  dati  relativi
all'attuazione  della  legge  13  maggio  1978,  n. 180, e successive
modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli
indicatori  di  salute,  della tariffazione delle prestazioni e della
redazione  del  progetto  obiettivo  "Tutela  della  salute  mentale"
all'interno del piano sanitario nazionale.
  6.  All'articolo  3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
come  modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I beni
mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono essere
utilizzati  per  attivita'  di  carattere  sanitario, purche' diverse
dalla  prestazione di servizi per la salute mentale o dalla degenza o
ospitalita'  di  pazienti  dimessi  o  di  nuovi casi, ovvero possono
essere destinati dall'azienda unita' sanitaria locale competente alla
produzione  di  reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli
stessi  con  diritto  di  prelazione  per  gli  enti  pubblici,  o la
locazione";  dopo  il  terzo periodo e' aggiunto il seguente "Qualora
risultino  disponibili  ulteriori  somme, dopo l'attuazione di quanto
previsto  dal  predetto  progetto  obiettivo,  le  aziende  sanitarie
potranno utilizzarle per altre attivita' di carattere sanitario".
  7.  L'obbligo  del  pareggio  di  bilancio  previsto per le aziende
ospedaliere  dall'articolo  4,  comma  8,  del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, e' esteso ai
presidi   ospedalieri  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  con
autonomia  economico-finanziaria  e contabilita' separata all'interno
del   bilancio   dell'azienda   unita'   sanitaria  locale  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.
  8.  Le  regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in
coerenza  con  gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge
28  dicembre  1995,  n.  549, e successive modificazioni, individuano
preventivamente   per   ciascuna  istituzione  sanitaria  pubblica  e
privata,  ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per
gruppi  di  istituzioni  sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa
sostenibile  con  il  Fondo  sanitario  e  i preventivi annuali delle
prestazioni,   nonche'   gli   indirizzi   e   le  modalita'  per  la
contrattazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  32,  della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
  9.  Le  regioni,  le  aziende  unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere  assicurano l'attivita' di vigilanza e controllo sull'uso
corretto ed efficace delle risorse. In particolare:
    a)  raccolgono  ed analizzano sistematicamente i dati concernenti
le  attivita'  ospedaliere e le attivita' relative agli altri livelli
di  assistenza  ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni
correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori standard
nazionali   o  locali.  Le  attivita'  ospedaliere  sono  oggetto  di
specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della
qualita',  dell'appropriatezza,  della  accessibilita' e del costo. A
tali  fini  sono  promossi  interventi  di formazione degli operatori
regionali  e  locali  dedicati  all'attivita'  di controllo esterno e
l'impiego  di  protocolli  quali strumenti sistematici di valutazioni
dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
    b)  le  aziende  unita'  sanitarie  locali esercitano funzioni di
indirizzo  e  coordinamento  dell'attivita'  dei  medici  di medicina
generale  e  dei  pediatri  di  libera  scelta supportando i sanitari
nell'individuazione  di  linee  di  intervento appropriate al fine di
ottenere   il   migliore  rapporto  costo-beneficio  tra  le  opzioni
eventualmente  disponibili  e  fornendo  indicazioni  per  l'uniforme
applicazione  in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici
di  cui  all'articolo  1,  comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  che  sono  adottati  dal  Ministro della sanita' entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle
piu'  comuni  patologie  cronico-degenerative.  A  tal  fine  possono
avvalersi  di  appositi  uffici  di livello dirigenziale. Il Ministro
della  sanita'  riferisce  al  Parlamento  sull'adozione dei percorsi
diagnostici  e  terapeutici  nell'ambito  della Relazione sullo stato
sanitario  del  Paese,  di  cui  all'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
    c)  al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto
di  beni  e  servizi,  l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1,
comma  30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati
forniti  dalle regioni, dalle aziende unita' sanitarie locali e dalle
aziende   ospedaliere,   compie   indagini   e  fornisce  indicazioni
sull'andamento  dei  prezzi  e  sulle  modalita' di acquisto utili ad
orientare le decisioni a livello locale.
  10.  All'articolo  14,  primo comma, della legge 30 aprile 1962, n.
283,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "ad  esclusione  della
vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali".
L'articolo  38  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, e' sostituito dal seguente:
    "ART.  38. - (Profilassi del personale). - 1. Il personale di cui
all'articolo  37 e' sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano
ritenuti    necessari    dall'autorita'   sanitaria   competente,   a
salvaguardia  della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione
antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali".
  11.  Il  Ministro  della  sanita',  avvalendosi  anche  del sistema
informativo  sanitario  vigila  sull'attuazione  del  Piano sanitario
nazionale e sulla attivita' gestionale delle aziende unita' sanitarie
locali  e  delle  aziende  ospedaliere  con particolare riguardo agli
obblighi  previsti  dal  presente  articolo e promuove gli interventi
necessari  per  l'esercizio,  a  livello  centrale, delle funzioni di
analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare
inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.
  12.  A  partire  dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la
quota  del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle
borse  di  studio  per la formazione dei medici specialisti di cui al
decreto  legislativo  8  agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si
applicano   per  il  triennio  1998-2000  gli  aggiornamenti  di  cui
all'articolo  6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del
1991. ((29))
  13. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15
maggio  1997,  n. 127, si applica altresi' al personale non sanitario
delle aziende unita' sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme
dalle  disposizioni  contenute nel decreto del Ministro della sanita'
30  gennaio  1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  51  del  22  febbraio 1982, "Normativa concorsuale del
personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell'articolo
12  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761". L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge. Qualora
l'inquadramento  sia  avvenuto  sulla  base  di  concorsi interni per
titoli  integrati  da  colloquio,  ai  quali  siano  stati  ammessi a
partecipare  dipendenti  appartenenti  alla  qualifica immediatamente
inferiore,  con  anzianita'  di  servizio di almeno cinque anni nella
qualifica   medesima,  ancorche'  sprovvisti  del  titolo  di  studio
prescritto  per  l'accesso  alla  qualifica  corrispondente,  non  si
procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreche' venga
confermato  dall'amministrazione  che  tale  procedura  si sia svolta
nelle  forme  e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge
15  maggio  1997,  n. 127, sempreche' rappresentino spesa consolidata
nei bilanci delle aziende sanitarie.
  14.  E'  fatto  salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto
per  l'ente  pubblico  Croce  rossa  italiana,  per  quanto  riguarda
l'assunzione  delle  unita' che operano con contratto a trentasei ore
settimanali   ai   sensi   dell'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e per il personale militare con
contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996.
  15.  Le  regioni,  nell'ambito  della  quota  del  Fondo  sanitario
nazionale  ad  esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Ministero
della  sanita',  le  aziende  unita'  sanitarie  locali  e le aziende
ospedaliere   ad  erogare  prestazioni  che  rientrino  in  programmi
assistenziali,    approvati    dalle   regioni   stesse,   per   alta
specializzazione a favore di:
    a)  cittadini  provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non
esistono   o  non  sono  facilmente  accessibili  competenze  medico-
specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non
sono  in  vigore  accordi  di  reciprocita'  relativi  all'assistenza
sanitaria;
    b)  cittadini  di Paesi la cui particolare situazione contingente
non  rende  attuabili,  per  ragioni  politiche,  militari o di altra
natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza sanitaria.
  16.  Le  province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle
d'Aosta  e  la regione Friuli-Venezia Giulia perseguono gli obiettivi
di  cui  al  presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti
dallo  statuto  di  autonomia  e  dalle relative norme di attuazione,
provvedendo  al  finanziamento  del  Servizio sanitario nazionale nei
rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge
23  dicembre  1994, n. 724, e dell'articolo 1, comma 144, della legge
23  dicembre  1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio
dello Stato.
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AGGIORNAMENTO (29)
  Il  D.L. 2 aprile 2001, n. 90, convertito senza modificazioni dalla
L.  8  maggio 2001, n. 188 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A
decorrere  dall'anno  2001,  la  quota  del Fondo sanitario nazionale
destinata  al  finanziamento  delle borse di studio per la formazione
dei  medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12, della legge
27  dicembre  1997,  n.  449,  e'  elevata  da  lire  315  a lire 335
miliardi."