LEGGE 15 maggio 1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

note: Entrata in vigore della legge: 18-5-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 13-10-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.
               (Disposizioni in materia di personale)
    1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). ((18))
    2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). ((18))
    3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). ((18))
    4.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). ((18))
    5.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). ((18))
    6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio,
anche  in  deroga  ai  limiti  temporali  eventualmente  previsti dai
relativi  ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a
cariche  elettive a causa di situazioni di ineleggibilita' dichiarate
incostituzionali  con  sentenza della Corte costituzionale n. 388 del
9-17  ottobre  1991.  Nel  periodo  intercorrente  tra  la data delle
dimissioni  e  la  data  della riammissione in servizio, i dipendenti
pubblici  stessi  sono  considerati  ad  ogni  effetto  di  legge  in
aspettativa  senza  assegni . La domanda deve essere presentata entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    7.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). ((18))
    8.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). ((18))
    9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "3-bis.  Il  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei
servizi  degli  enti  locali  disciplina  le  dotazioni organiche, le
modalita'  di  assunzione  agli impieghi, i requisiti di accesso e le
modalita'  concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1
e 2 dell'articolo 36.
    3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali
in  relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche
a  carattere  periodico,  al  fine  di  assicurare il mantenimento di
adeguati  livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento  puo'  prevedere  particolari  modalita' di selezione per
l'assunzione   del   personale   a  tempo  determinato  per  esigenze
temporanee  o  stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed  escludendo  ogni  forma  di  discriminazione.  I rapporti a tempo
determinato  non  possono,  a pena di nullita', essere in nessun caso
trasformati in rapporti a tempo indeterminato".
    10.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). ((18))
    11.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). ((18))
    12.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )). ((18))
    13.  Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
    109, e' sostituito dai seguenti:
        "1.  L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un
    lavoro  ovvero  il  50  per  cento  della  tariffa  professionale
    relativa  a un atto di pianificazione generale, particolareggiata
    o  esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo interno
    da    ripartire   tra   il   personale   degli   uffici   tecnici
    dell'amministrazione   aggiudicatrice  o  titolare  dell'atto  di
    pianificazione,  qualora  essi  abbiano  redatto  direttamente  i
    progetti  o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7,
    il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
        1-bis.  Il  fondo  di  cui  al  comma 1 e' ripartito per ogni
    singola  opera  o  atto  di  pianificazione,  sulla  base  di  un
    regolamento   dell'amministrazione   aggiudicatrice   o  titolare
    dell'atto  di  pianificazione  ,  nel  quale  vengono  indicati i
    criteri  di  ripartizione che tengano conto delle responsabilita'
    professionali  assunte  dagli  autori  dei  progetti e dei piani,
    nonche'  dagli  incaricati  della  direzione  dei  lavori  e  del
    collaudo in corso d'opera."
        14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993,
    n. 537, e' sostituito dal seguente:
        "11.  In  deroga  alle  disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti
    locali  con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non
    versino  nelle  situazioni  strutturalmente  deficitarie  di  cui
    all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
    e  successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei
    carichi  di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore
    ai  15.000  abitanti,  che si trovino nelle stesse condizioni, la
    rilevazione   dei   carichi  di  lavoro  costituisce  presupposto
    indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche.
    La  metodologia  adottata  e'  approvata  con deliberazione della
    giunta  che  ne  attesta,  nel  medesimo atto, la congruita'. Non
    sono,  altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le
    istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
        15.  L'articolo  16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
    8,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
    68, e' sostituito dal seguente:
        "Art.  16-bis.  -  (Disposizioni  in  materia di assunzioni e
    mobilita'  negli enti locali). - 1. Le procedure di mobilita' del
    personale  degli  enti  locali  dissestati, eccedente rispetto ai
    parametri  fissati  in  sede  di  rideterminazione  della  pianta
    organica,  vengono  espletate  prioritariamente nell'ambito della
    provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
        2.  Esclusivamente  al  fine di consentire l'assegnazione del
    personale  di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella
    quale  si  trovino  enti  locali che hanno deliberato il dissesto
    danno   comunicazione   dei   posti  vacanti,  di  cui  intendono
    assicurare  la  copertura,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
    Ministri   -   Dipartimento   della   funzione   pubblica.  Entro
    quarantacinque    giorni    dal    ricevimento   della   predetta
    comunicazione,  il Dipartimento della funzione pubblica trasmette
    all'ente  locale  l'elenco nominativo del personale da trasferire
    mediante la procedura di mobilita' d'ufficio. In mancanza di tale
    trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare le
    procedure di assunzione".
        16.  Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della
    legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali
    che  non  versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
    cui  all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
    504, e successive modificazioni.
        17.Entro  il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad
    annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati
    in  modo  difforme  dalle disposizioni del decreto del Presidente
    della   Repubblica   25   giugno   1983,  n.  347,  e  successive
    modificazioni  ed  integrazioni,  e  a  bandire contestualmente i
    concorsi  per  la  copertura dei posti resisi vacanti per effetto
    dell'annullamento.  Fino  alla data di copertura dei posti resisi
    disponibili   per   effetto  del  presente  comma,  il  personale
    destinatario  dei  provvedimenti  di  inquadramento  ivi indicati
    continua  a  svolgere  le  mansioni corrispondenti alla qualifica
    attribuita   con  detti  provvedimenti,  mantenendo  il  relativo
    trattamento  economico.  Alla  copertura dei posti resisi vacanti
    per  effetto  dell'annullamento  si  provvede  mediante  concorsi
    interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a
    partecipare    i    dipendenti    appartenenti   alla   qualifica
    immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di
    effettivo servizio nella medesima qualifica, nonche' i dipendenti
    di  cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio
    immediatamente  inferiore  a quello prescritto per l'accesso alla
    qualifica corrispondente.
        18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
    apportate le seguenti modifiche:
        a)  al  comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995"
    sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996";
    le  parole:  "indette  entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite
    dalle seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994"; le parole:
    "entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente
    legge"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro il 31 dicembre
    1997";
        b)  al  comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite
    dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
        c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite
    dalle seguenti: "31 dicembre 1997".
        19.  In  caso  di  sospensione  cautelare nei confronti di un
    impiegato  di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la
    temporanea vacanza puo' essere coperta con una assunzione a tempo
    determinato,  anche  in  deroga  alle disposizioni della presente
    legge.  Tale  disposizione non si applica per gli enti locali che
    versino  nelle  situazioni  strutturalmente  deficitarie  di  cui
    all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
    e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilita'.
        20.  Al  comma  3-bis,  primo  periodo,  dell'articolo  1 del
    decreto-legge   27   ottobre   1995,   n.  444,  convertito,  con
    modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre  1995,  n.  539,  sono
    aggiunte,  in  fine,  le parole: "vigente prima della data del 31
    agosto 1993".
        21.  Per  gli  enti  locali,  in  deroga  a  quanto  previsto
    dall'articolo  3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
    le  graduatorie  concorsuali rimangono efficaci per un termine di
    tre  anni  dalla  data di pubblicazione per l'eventuale copertura
    dei  posti  che  si venissero a rendere successivamente vacanti e
    disponibili,  fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
    successivamente   all'indizione   del   concorso   medesimo.   La
    disposizione  di  cui  al presente comma ha efficacia a decorrere
    dal 4 dicembre 1996.
    ------------------
    AGGIORNAMENTO (18)
      Il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 274,
    comma  1,  lettera kk)) che del presente articolo sono abrogati i
    commi   1,   2,  3,  4,  5,  7,  8,  10,  11  e  12  fatta  salva
    l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste per le camere di
    commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  le  aziende
    sanitarie locali e ospedaliere.