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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1994, n. 412

Regolamento per il riordino delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/7/94
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Testo in vigore dal:  13-7-1994

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visti gli articoli 1 e 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e rabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo";
"Istituzione della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione";
Vista la legge 19 luglio 1991, n. 216, recante: "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose";
Visto l'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: "Legge-quadro sul volontariato";
Visto l'art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, recante: "Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte dai territori della ex Jugoslavia";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il proprio decreto 13 febbraio 1990, n. 109, recante: "Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal proprio decreto 13 dicembre 1991, n. 444, recante: "Regolamento recante adeguamento delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Considerata l'opportunità di integrare le competenze del Dipartimento per gli affari sociali con le nuove attribuzioni derivanti dalla legge;
Considerato altresì che le attività del Dipartimento corrispondono a funzioni attribuite al Ministro per gli affari sociali dalla legge e per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;
D'intesa con il Ministro per gli affari sociali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 109, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1991, n. 444, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2 (Competenze). - 1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti finalizzati ad assicurare l'applicazione delle seguenti leggi, per quanto attiene alle competenze attribuite al Ministro per gli affari sociali:
a) legge 19 luglio 1991, n. 216, recante: 'Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminosé;
b) legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: 'Legge-quadro sul volontariatò;
c) legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappatè.
2. Il Dipartimento provvede, altresì, ai seguenti adempimenti, relativi alle materie delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per gli affari sociali, riguardanti:
a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche sociali emergenti, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione;
b) l'adozione delle necessarie iniziative legislative e sociali in materia di politiche in favore della famiglia coordinando, sul piano generale, le attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici;
c) il coordinamento delle iniziative necessarie alla tutela dell'infanzia, in particolare tramite la verifica dell'attuazione della 'dichiarazione mondiale dell'ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzià, nonché della legge 27 maggio 1991, n. 176, la creazione di un osservatorio nazionale sui problemi dei minori e la elaborazione di una proposta di uno statuto dei diritti del minore;
d) la definizione di nuove politiche di intervento a favore dell'adolescenza e dei giovani, finalizzate alla prevenzione del disagio e della devianza, coordinando in tal senso le iniziative delle amministrazioni statali e gli altri enti pubblici;
e) il coordinamento delle politiche e delle azioni a favore della terza età;
f) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di associazionismo sociale anche mediante il coordinamento dell'attività di amministrazioni statali, locali ed enti pubblici;
g) il coordinamento delle iniziative di amministrazioni ed istituzioni competenti volte all'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali anche in coordinamento con le organizzazioni di volontariato;
h) l'attività di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; l'attività di documentazione relativa ai progetti, l'attuazione delle deliberazioni ad essi relative nonché la gestione del Fondo e delle attività connesse;
i) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e il coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza;
l) il coordinamento delle iniziative in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari nonché degli interventi straordinari a carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche della ex Jugoslavia; il promovimento di attività conoscitive sul fenomeno dell'immigrazione in Italia e negli altri Paesi europei e la partecipazione con funzioni di supporto a commissioni di studio su aspetti normativi dell'immigrazione;
m) la definizione di meccanismi di controllo e verifica finalizzati ad assicurare i diritti dei cittadini tramite l'effettiva erogazione dai servizi sociali;
n) lo studio e l'elaborazione di progetti-pilota nel campo delle politiche del benessere sociale, l'informazione sullo stato delle iniziative relative alle politiche sociali, ai criteri di spesa e ai relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di una banca dati di intesa con l'ISTAT, con le modalità e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1993, n. 39;
o) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste e l'organizzazione degli anni europei e/o internazionali indetti nelle tematiche rientranti nella competenza del Ministro per gli affari sociali;
p) il coordinamento delle iniziative legislative e amministrative per la tutela dei consumatori, d'intesa con le amministrazioni pubbliche centrali e territoriali competenti nei singoli settori di attività;
q) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del Dipartimento, in Italia e all'estero con particolare riguardo ai programmi della Unione europea, alla Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE d'intesa con gli altri Ministeri interessati e fatte salve comunque le competenze di ordine generale del Ministero degli affari esteri.
3. Il Dipartimento provvede inoltre a quanto attiene agli affari generali e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonché all'attività di organi collegiali operanti presso il Dipartimento stesso; alle relazioni con il pubblico e a tutte le informazioni richieste dall'utenza relative agli atti ed allo stato dei procedimenti nonché agli altri adempimenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; alle informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione; all'organizzazione e alle attività strumentali al funzionamento del Dipartimento nonché, con il coordinamento del segretario generale, agli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, agli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali.
Art. 3 (Organizzazione). - 1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
Ufficio I: Affari generali amministrativi e del personale.
Relazioni con il pubblico;
Ufficio II: Tematiche familiari e sociali;
Ufficio III: Volontariato, associazionismo sociale
(ed obiettori di coscienza);
Ufficio IV: Coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
Ufficio V: Immigrazione.
2. L'Ufficio I - Affari generali, amministrativi e del personale.
Relazioni con il pubblico, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio affari amministrativi, contabili e finanziari;
b) Servizio affari generali e del personale;
c) Sportello per il cittadino e relazioni con il pubblico.
3. L'Ufficio II - Tematiche familiari e sociali, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettere a), b), c), d), e), m), n), o), p) e q) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio famiglia;
b) Servizio minori;
c) Servizio disabili;
d) Servizio anziani.
4. L'Ufficio III - Volontariato, associazionismo ed obiettori di coscienza, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere f) e g) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio per il volontariato ed associazionismo sociale;
b) Servizio obiettori di coscienza.
5. Ufficio IV - Coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere h) e i) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
b) Servizio istruzione e gestione progetti;
c) Segreteria commissione istruttoria;
d) Nucleo operativo.
6. Ufficio V - Immigrazione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera l) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio delle politiche di immigrazione;
b) Servizio di pianificazione e gestione degli interventi per l'immigrazione e l'emergenza.
Art. 4 (Uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari sociali). - 1. Oltre agli uffici di cui al precedente art. 3, operano nell'ambito del Dipartimento e sono posti alle dirette dipendenze funzionali del Ministro per gli affari sociali e sono costituiti presso il Gabinetto del Ministro:
a) l'Ufficio studi e legislazione;
b) l'Ufficio stampa;
c) l'Ufficio del cerimoniale;
d) i comitati e le commissioni eventualmente costituiti per legge o decreto.
2. L'Ufficio studi e legislazione provvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari sociali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; consulenza giuridica; esame della legislazione regionale da sottoporre al Consiglio dei Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento; rapporti con le commissioni parlamentari.
L'ufficio provvede altresì alla raccolta di testi giuridici, periodici, riviste e ogni altra documentazione utile a fini di consultazione nelle materie di interesse del Dipartimento.
3. All'Ufficio studi e legislazione è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per gli affari sociali. Detto ufficio opera in collegamento con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto all'ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento dell'ufficio stesso".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 1994

Il Dipartimento provvede agli adempimenti finalizzati ad assicurare l'applicazione delle seguenti

leggi, per quanto attiene alle competenze attribuite al Ministro per gli affari sociali:

a) legge 19 luglio 1991, n. 216, recante: 'Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminosé;

b) legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: 'Legge-quadro sul volontariatò;

c) legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: 'Legge-quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappatè.

2. Il Dipartimento provvede, altresì, ai seguenti adempimenti, relativi alle materie delegate dal Presidente del Consiglio dei

Ministri al Ministro per gli affari sociali, riguardanti:

a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche sociali

emergenti, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione; b) l'adozione delle necessarie iniziative legislative e sociali

in materia di politiche in favore della famiglia coordinando, sul

piano generale, le attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici; c) il coordinamento delle iniziative necessarie alla tutela

dell'infanzia, in particolare tramite la verifica dell'attuazione

della 'dichiarazione mondiale dell'ONU sulla sopravvivenza, la

protezione e lo sviluppo dell'infanzià, nonché della legge 27

maggio 1991, n. 176, la creazione di un osservatorio nazionale sui problemi dei minori e la elaborazione di una proposta di uno statuto dei diritti del minore; d) la definizione di nuove politiche di intervento a favore

dell'adolescenza e dei giovani, finalizzate alla prevenzione del

disagio e della devianza, coordinando in tal senso le iniziative delle amministrazioni statali e gli altri enti pubblici; e) il coordinamento delle politiche e delle azioni a favore della terza età;

f) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di associazionismo sociale anche mediante il coordinamento

dell'attività di amministrazioni statali, locali ed enti pubblici; g) il coordinamento delle iniziative di amministrazioni ed istituzioni competenti volte all'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali anche in coordinamento con le organizzazioni di volontariato; h) l'attività di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; l'attività di documentazione

relativa ai progetti, l'attuazione delle deliberazioni ad essi relative nonché la gestione del Fondo e delle attività connesse; i) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e il coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per

la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale dei

tossicodipendenti, con le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza; l) il coordinamento delle iniziative in materia di asilo

politico, ingresso, soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari nonché degli interventi straordinari a carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche della ex Jugoslavia; il promovimento di attività conoscitive sul fenomeno dell'immigrazione in Italia e negli altri Paesi europei e la partecipazione con funzioni di supporto a commissioni di studio su aspetti normativi dell'immigrazione; m) la definizione di meccanismi di controllo e verifica finalizzati ad assicurare i diritti dei cittadini tramite l'effettiva erogazione dai servizi sociali; n) lo studio e l'elaborazione di progetti-pilota nel campo delle

politiche del benessere sociale, l'informazione sullo stato delle

iniziative relative alle politiche sociali, ai criteri di spesa e ai

relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di

una banca dati di intesa con l'ISTAT, con le modalità e le procedure

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1993, n. 39;

o) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste e l'organizzazione degli anni europei e/o internazionali indetti nelle tematiche rientranti nella competenza del Ministro per gli affari sociali; p) il coordinamento delle iniziative legislative e amministrative

per la tutela dei consumatori, d'intesa con le amministrazioni pubbliche centrali e territoriali competenti nei singoli settori di attività;

q) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali,

nonché con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del

Dipartimento, in Italia e all'estero con particolare riguardo ai

programmi della Unione europea, alla Organizzazione mondiale delle

Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE d'intesa con gli altri Ministeri interessati e fatte salve comunque le competenze di ordine generale del Ministero degli affari esteri. 3. Il Dipartimento provvede inoltre a quanto attiene agli affari generali e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonché all'attività di organi collegiali operanti presso il Dipartimento stesso; alle relazioni con il pubblico e a tutte le informazioni richieste dall'utenza relative agli atti ed allo stato dei procedimenti nonché agli altri adempimenti di cui all'art. 12

del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; alle informazioni,

assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione; all'organizzazione e alle attività strumentali

al funzionamento del Dipartimento nonché, con il coordinamento del

segretario generale, agli affari relativi a personale, beni e servizi

per il funzionamento del Dipartimento, agli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali. Art. 3 (Organizzazione). - 1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: Ufficio I: Affari generali amministrativi e del personale. Relazioni con il pubblico; Ufficio II: Tematiche familiari e sociali;

Ufficio III: Volontariato, associazionismo sociale (ed obiettori di coscienza); Ufficio IV: Coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; Ufficio V: Immigrazione.

2. L'Ufficio I - Affari generali, amministrativi e del personale.

Relazioni con il pubblico, provvede agli adempimenti di cui all'art.

2, comma 3, e si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio affari amministrativi, contabili e finanziari; b) Servizio affari generali e del personale; c) Sportello per il cittadino e relazioni con il pubblico.

3. L'Ufficio II - Tematiche familiari e sociali, provvede agli

adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c) e comma 2,

lettere a), b), c), d), e), m), n), o), p) e q) e si articola nei seguenti servizi: a) Servizio famiglia; b) Servizio minori; c) Servizio disabili; d) Servizio anziani.

4. L'Ufficio III - Volontariato, associazionismo ed obiettori di

coscienza, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1,

lettera b) e comma 2, lettere f) e g) e si articola nei seguenti servizi: a) Servizio per il volontariato ed associazionismo sociale; b) Servizio obiettori di coscienza. 5. Ufficio IV - Coordinamento delle attività di prevenzione e

recupero delle tossicodipendenze, provvede agli adempimenti di cui

all'art. 2, comma 2, lettere h) e i) e si articola nei seguenti servizi: a) Servizio prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; b) Servizio istruzione e gestione progetti; c) Segreteria commissione istruttoria; d) Nucleo operativo.

6. Ufficio V - Immigrazione, provvede agli adempimenti di cui

all'art. 2, comma 2, lettera l) e si articola nei seguenti servizi: a) Servizio delle politiche di immigrazione; b) Servizio di pianificazione e gestione degli interventi per l'immigrazione e l'emergenza. Art. 4 (Uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro per gli

affari sociali). - 1. Oltre agli uffici di cui al precedente art. 3, operano nell'ambito del Dipartimento e sono posti alle dirette dipendenze funzionali del Ministro per gli affari sociali e sono costituiti presso il Gabinetto del Ministro: a) l'Ufficio studi e legislazione; b) l'Ufficio stampa; c) l'Ufficio del cerimoniale; d) i comitati e le commissioni eventualmente costituiti per legge o decreto.

2. L'Ufficio studi e legislazione provvede, nelle materie delegate

al Ministro stesso, ai seguenti compiti: predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari sociali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; consulenza giuridica; esame della legislazione regionale da sottoporre al Consiglio dei Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento; rapporti con le commissioni parlamentari.

L'ufficio provvede altresì alla raccolta di testi giuridici,

periodici, riviste e ogni altra documentazione utile a fini di consultazione nelle materie di interesse del Dipartimento. 3. All'Ufficio studi e legislazione è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per gli affari sociali. Detto ufficio opera in collegamento con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento

che, su richiesta del consigliere giuridico preposto all'ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento dell'ufficio stesso".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 1994 Il Presidente: CIAMPI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1994

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 24

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 17 e 21 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
"Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.
2. Per gli edempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.
4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente.
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.
7. Qualora un dipartimenti non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza".
- Gli articoli 1 e 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309/1990, sono così formulati:
"Art. 1 (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.
6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.
7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'art. 132.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme, sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attività svolta dalle Forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 127, comma 11.
14. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti.
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
"Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali.
2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio.
3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi.
4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.
5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché di contenimento del fenomeno della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:
a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;
b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;
c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente;
d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.
6. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro degli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.
8. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.
9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.
10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.
12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'art. 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 266/1991 è il seguente:
"Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1".
- Il testo dell'art. 41 della legge n. 104/1992 è il seguente:
"Art. 41 (Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap) . - 1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei Ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazionenazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica.
La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali".
- La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". L'art. 2 attiene al pubblico impiego.

Note all'art. 1:
- Il D.Lgs. n. 39/1993 reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- L'art. 12 del D.Lgs. n. 29/1993 è così formulato:
Art. 12 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri".