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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. 109

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/1994)
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Testo in vigore dal:  13-7-1994
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Art. 2

(( (Competenze). ))
((
1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti finalizzati ad assicurare l'applicazione delle seguenti leggi, per quanto attiene alle competenze attribuite al Ministro per gli affari sociali:
a) legge 19 luglio 1991, n. 216, recante: 'Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminosé;
b) legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: 'Legge-quadro sul volontariatò;
c) legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: 'Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappatè.
2. Il Dipartimento provvede, altresì, ai seguenti adempimenti, relativi alle materie delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per gli affari sociali, riguardanti:
a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche sociali emergenti, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a contrastare le nuove povertà e l'emarginazione;
b) l'adozione delle necessarie iniziative legislative e sociali in materia di politiche in favore della famiglia coordinando, sul piano generale, le attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici;
c) il coordinamento delle iniziative necessarie alla tutela dell'infanzia, in particolare tramite la verifica dell'attuazione della 'dichiarazione mondiale dell'ONU sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzià, nonché della legge 27 maggio 1991, n. 176, la creazione di un osservatorio nazionale sui problemi dei minori e la elaborazione di una proposta di uno statuto dei diritti del minore;
d) la definizione di nuove politiche di intervento a favore dell'adolescenza e dei giovani, finalizzate alla prevenzione del disagio e della devianza, coordinando in tal senso le iniziative delle amministrazioni statali e gli altri enti pubblici;
e) il coordinamento delle politiche e delle azioni a favore della terza età;
f) l'informazione, gli studi e le iniziative in materia di associazionismo sociale anche mediante il coordinamento dell'attività di amministrazioni statali, locali ed enti pubblici;
g) il coordinamento delle iniziative di amministrazioni ed istituzioni competenti volte all'impiego degli obiettori di coscienza nell'ambito dei servizi sociali anche in coordinamento con le organizzazioni di volontariato;
h) l'attività di segreteria per la commissione per l'esame istruttorio dei progetti da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; l'attività di documentazione relativa ai progetti, l'attuazione delle deliberazioni ad essi relative nonché la gestione del Fondo e delle attività connesse;
i) l'informazione sulle forme di tossicodipendenza e il coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per la prevenzione, il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, con le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza;
l) il coordinamento delle iniziative in materia di asilo politico, ingresso, soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari nonché degli interventi straordinari a carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche della ex Jugoslavia; il promovimento di attività conoscitive sul fenomeno dell'immigrazione in Italia e negli altri Paesi europei e la partecipazione con funzioni di supporto a commissioni di studio su aspetti normativi dell'immigrazione;
m) la definizione di meccanismi di controllo e verifica finalizzati ad assicurare i diritti dei cittadini tramite l'effettiva erogazione dai servizi sociali;
n) lo studio e l'elaborazione di progetti-pilota nel campo delle politiche del benessere sociale, l'informazione sullo stato delle iniziative relative alle politiche sociali, ai criteri di spesa e ai relativi strumenti di intervento, anche mediante la costituzione di una banca dati di intesa con l'ISTAT, con le modalità e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1993, n. 39;
o) la predisposizione delle relazioni al Parlamento, ove previste e l'organizzazione degli anni europei e/o internazionali indetti nelle tematiche rientranti nella competenza del Ministro per gli affari sociali;
p) il coordinamento delle iniziative legislative e amministrative per la tutela dei consumatori, d'intesa con le amministrazioni pubbliche centrali e territoriali competenti nei singoli settori di attività;
q) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti, nelle materie di interesse del Dipartimento, in Italia e all'estero con particolare riguardo ai programmi della Unione europea, alla Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE d'intesa con gli altri Ministeri interessati e fatte salve comunque le competenze di ordine generale del Ministero degli affari esteri.
3. Il Dipartimento provvede inoltre a quanto attiene agli affari generali e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonché all'attività di organi collegiali operanti presso il Dipartimento stesso; alle relazioni con il pubblico e a tutte le informazioni richieste dall'utenza relative agli atti ed allo stato dei procedimenti nonché agli altri adempimenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; alle informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione; all'organizzazione e alle attività strumentali al funzionamento del Dipartimento nonché, con il coordinamento del segretario generale, agli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, agli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali.
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