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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1990, n. 109

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/1994)
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Testo in vigore dal:  13-7-1994
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Art. 3

(( (Organizzazione). ))
((
1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
Ufficio I: Affari generali amministrativi e del personale.
Relazioni con il pubblico;
Ufficio II: Tematiche familiari e sociali;
Ufficio III: Volontariato, associazionismo sociale (ed obiettori di coscienza);
Ufficio IV: Coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
Ufficio V: Immigrazione.
2. L'Ufficio I - Affari generali, amministrativi e del personale.
Relazioni con il pubblico, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 3, e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio affari amministrativi, contabili e finanziari;
b) Servizio affari generali e del personale;
c) Sportello per il cittadino e relazioni con il pubblico.
3. L'Ufficio II - Tematiche familiari e sociali, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettere a), b), c), d), e), m), n), o), p) e q) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio famiglia;
b) Servizio minori;
c) Servizio disabili;
d) Servizio anziani.
4. L'Ufficio III - Volontariato, associazionismo ed obiettori di coscienza, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere f) e g) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio per il volontariato ed associazionismo sociale;
b) Servizio obiettori di coscienza.
5. Ufficio IV - Coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere h) e i) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
b) Servizio istruzione e gestione progetti;
c) Segreteria commissione istruttoria;
d) Nucleo operativo.
6. Ufficio V - Immigrazione, provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera l) e si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio delle politiche di immigrazione;
b) Servizio di pianificazione e gestione degli interventi per l'immigrazione e l'emergenza.
))