LEGGE 23 dicembre 1992, n. 498

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 13/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-7-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
  1. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro  e  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, emana direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato di cui all'articolo  3  della  legge  24  luglio
1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9  della  legge
28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle  convenzioni  e  degli
atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonche'
per  la  revisione,  a  partire   dall'anno   1994,   delle   tariffe
autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del
costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli
indicatori di produttivita'. 
  2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate,  conformemente
alle  direttive  del  CIPE,  con  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e  con  il  Ministro
del bilancio e della programmazione economica. 
  3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro  e  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  e'  autorizzato  a  modificare,  con   proprio   decreto,
l'entita' dei sovrapprezzi di cui all'articolo  11,  comma  2,  della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare,  conformemente  alle
direttive  del  CIPE,  nell'ambito  della  viabilita'   primaria   ed
autostradale, criteri e finalita' di utilizzo di detti  sovrapprezzi,
sentite le competenti commissioni parlamentari. 
  4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto,  il
quadro  informativo  dei  dati  economici,  finanziari,   tecnici   e
gestionali  che  le  societa'   concessionarie   devono   annualmente
trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). 
  5.  Le  societa'  concessionarie  autostradali  sono  soggette   ai
seguenti obblighi: 
   a) certificare il bilancio, anche se  non  quotate  in  borsa,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  1975,  n.
136, in quanto applicabile; 
   b) mantenere adeguati requisiti di  solidita'  patrimoniale,  come
individuati nelle convenzioni; 
   c)  provvedere,  nel  caso   di   concessionari   che   non   sono
amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a  terzi  di  lavori
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4,  e
253, comma 25, del codice di cui al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163; 
   d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)); 
   e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire  i
conflitti di interesse  degli  amministratori,  e,  per  gli  stessi,
speciali requisiti di onorabilita' e professionalita',  nonche',  per
almeno alcuni di essi, di indipendenza; 
   f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)). 
  5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti
i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare  da  parte
di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere  sottoposte
al parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici  per  la  loro
valutazione tecnico-economica. 
  5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti
e delle attivita' commerciali e ristorative nelle  aree  di  servizio
delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto  previsto  nelle
lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi: 
   a)  verifica  preventiva   della   sussistenza   delle   capacita'
tecnico-organizzative ed economiche dei  concorrenti  allo  scopo  di
garantire un adeguato livello e la regolarita' del servizio,  secondo
quanto disciplinato dalla normativa di settore; 
   b) valutazione  delle  offerte  dei  concorrenti  che  valorizzino
l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi, gli investimenti
in coerenza con la durata  degli  affidamenti  e  la  pluralita'  dei
marchi. I processi di  selezione  devono  assicurare  una  prevalente
importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto  alle  condizioni
economiche proposte; 
   c) modelli contrattuali idonei  ad  assicurare  la  competitivita'
dell'offerta in termini di  qualita'  e  disponibilita'  dei  servizi
nonche' dei prezzi dei prodotti oil e non oil. 
  6. Sono abrogate le disposizioni di  cui  all'articolo  15,  quinto
comma, lettera  a),  della  legge  12  agosto  1982,  n.  531,  e  le
disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 29 dicembre
1990, n. 407. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 28 dicembre 2006,  n.  300,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17,  nel  modificare  l'art.  1,  comma
1030, lettera d) della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che a  sua  volta
modifica l'art. 1, comma 85, lettera c) del D.L. 3 ottobre  2006,  n.
262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006,  n.  286
ha  conseguentemente  disposto  (con  l'art.  3,  comma  3-ter)   che
l'efficacia delle  disposizioni  di  cui  al  comma  85,  lettera  c)
dell'art. 1, e' differita al 1° gennaio 2008, limitatamente ai lavori
e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture.