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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  1-1-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

(Fondo garanzia autostrade)
1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonché di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531.
2. Alle finalità di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, è elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 23 SETTEMBRE 1994, N. 547, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1994, N. 644.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1992, N. 498.
(( 13 ))


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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 1021) che il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto dal presente articolo è soppresso. A decorrere dal l° gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un sovrapprezzo il cui importo è pari:
a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2009;
b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l' adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa.