LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                     (Fondo garanzia autostrade) 
 
  1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade  e  le  ferrovie
metropolitane e' autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei
mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi  (SARA)
per  la  costruzione   delle   autostrade   Roma-Alba   Adriatica   e
Torano-Pescara, nonche' di  quelli  contratti  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531. 
  2. Alle finalita' di cui al comma 1,  il  predetto  Fondo  provvede
utilizzando le  disponibilita'  finanziarie  ad  esso  affluite,  ivi
comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo  15  della
legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di  3  lire
previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della  legge  12
agosto 1982, n. 531, e' elevato, rispettivamente, a  3  lire  e  a  9
lire. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 23 SETTEMBRE 1994, N. 547, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1994, N. 644. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1992, N. 498. (( 13 )) 
    
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
1021)  che  il  sovrapprezzo  tariffario  autostradale  previsto  dal
presente articolo e' soppresso. A decorrere dal l°  gennaio  2007  e'
istituito, sulle tariffe di  pedaggio  di  tutte  le  autostrade,  un
sovrapprezzo il cui importo e' pari: a) per le classi di pedaggio A e
B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal  l°  gennaio  2007,  a  2,5
millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio 2008 e a 3 millesimi di
euro a chilometro dal l° gennaio 2009; b) per le classi  di  pedaggio
3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal l° gennaio  2007,  a
7,5 millesimi di euro  a  chilometro  dal  l°  gennaio  2008  e  a  9
millesimi di euro a chilometro dal l°  gennaio  2009.  I  conseguenti
introiti sono dovuti ad  ANAS  Spa,  quale  corrispettivo  forfetario
delle sue prestazioni volte ad assicurare l' adduzione  del  traffico
alle tratte autostradali in concessione, attraverso  la  manutenzione
ordinaria e straordinaria, l'adeguamento  e  il  miglioramento  delle
strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa.