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LEGGE 12 agosto 1982, n. 531

Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
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Testo in vigore dal:  1-1-2007
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Art. 15


In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80 miliardi connesso all'applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, è assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo.
All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:
a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro;
b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro;
c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilità esistenti ed in formazione sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, numero 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni.
Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa sarà stipulato con ciascun ente concessionario di autostrade di trafori, ad eccezione dei consorzi per la autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto aggiuntivo alla vigente convenzione che preveda gli adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché la regolamentazione di tutti i rapporti connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di autostrade contigue, da porre in essere mediante accorpamento volontario delle società interessate, ivi compresa la realizzazione, in analogia e ad estensione di quanto disposto al precedente articolo 14, dei completamenti delle opere previste dalle concessioni originarie.
I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui allo articolo 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna società effettuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo di rimborso del debito verso lo Stato.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di cui al successivo articolo 16, alla società Tangenziale di Napoli S.p.a. e alla società Autostrade meridionali S.p.a.:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 1992, N. 498.
b) fino all'emanazione della legge di riordino del settore autostradale è istituito sulle tariffe di pedaggio un sovraprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi.
I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precendente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.
Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.
Con la presentazione del piano di cui all'articolo 2 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà procedere alla revisione e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio. Tale revisione e ristrutturazione non dovrà comportare alcuna riduzione nel preesistente gettito di introiti di pedaggio di ciascuna concessionaria.
In vista dell'emanazione della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune società concessionarie tra quelle indicate allo articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o più società di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con società concessionarie già operanti. (2)(4)(5)
Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini previsti e fino a quando non saranno definiti i provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sospenderà i pagamenti in favore delle società sopra indicate.
((9))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n.638, ha disposto (con l'art. 25, comma 7) che il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma del presente articolo "è differito al 31 dicembre 1983."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 29 dicembre 1983, n.747, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1984, n. 18, ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma del presente articolo, già differito al 31 dicembre 1983 dal settimo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, "è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 3 ottobre 1985, n. 526 ha disposto (con l'art. 1) che il termine di cui al presente articolo, nono comma, "è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1986."
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma 1021) che il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto dal presente articolo è soppresso.