LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 22-10-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
            (Norme in materia di riduzione del personale) 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis
e all'articolo 5, commi da 1 a  5,  si  applicano  alle  imprese  che
occupino piu' di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in
conseguenza di una riduzione  o  trasformazione  di  attivita'  o  di
lavoro, intendano effettuare almeno cinque  licenziamenti,  nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in piu' unita'
produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia.  Fermi
i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma,  alle
imprese  in  stato  di  liquidazione  giudiziale  si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi
e  dell'insolvenza.  Tali  disposizioni  si  applicanoper   tutti   i
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso  ambito,
siano   comunque   riconducibili   alla    medesima    riduzione    o
trasformazione. (4) (38) (49) (51) 
  1-bis. Le disposizioni di cui  all'articolo  4,  commi  2,  3,  con
esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  14,  15  e
15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  si  applicano  ai  privati
datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui  al
comma  1.  Ai  datori  di  lavoro  non  imprenditori  in   stato   di
liquidazione  giudiziale  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e  dell'insolvenza.
I  lavoratori  licenziati  vengono  iscritti  nella  lista   di   cui
all'articolo  6,  comma  1,  senza  diritto  all'indennita'  di   cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente  comma
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4,
e 25, comma 9. (38) (49) (51) 
  1-ter. La disposizione di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  ultimo
periodo, non si applica al recesso intimato da datori di  lavoro  non
imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attivita'  di  natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di  religione  o
di culto. 
  1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma  3,  al  recesso
intimato da datori di lavoro non  imprenditori  che  svolgono,  senza
fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione  ovvero  di  religione  o  di  culto,  si   applicano   le
disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604,  e  successive
modificazioni. 
  1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore  di  lavoro  non
imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui  al  comma  1,  intenda
procedere  al  licenziamento  di  uno  o  piu'   dirigenti,   trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,  3,  con
esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  14,  15  e
15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo  ai  dirigenti
eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta  accertata
la violazione delle procedure richiamate all'articolo  4,  comma  12,
nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189,  comma
6, del codice della crisi e dell'insolvenza o dei criteri  di  scelta
di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di  lavoro  non
imprenditore e' tenuto  al  pagamento  in  favore  del  dirigente  di
un'indennita' in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilita'
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura
e alla gravita' della violazione, fatte salve le  diverse  previsioni
sulla misura dell'indennita' contenute nei contratti e negli  accordi
collettivi applicati al rapporto di lavoro. (38) (49) (51) 
  2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e  1-quinquies  si
applicano anche quando le imprese o i privati datori  di  lavoro  non
imprenditori,  di  cui   ai   medesimi   commi,   intendano   cessare
l'attivita'. 
  3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e
all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica  solo  alle  imprese  di  cui
all'articolo 16, comma 1. Il  contributo  previsto  dall'articolo  5,
comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui  all'articolo  16,  comma  1,
nella misura di nove  volte  il  trattamento  iniziale  di  mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo
sindacale . (4) 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei
casi di scadenza dei rapporti di lavoro a  termine,  di  fine  lavoro
nelle  costruzioni  edili  e  nei  casi  di  attivita'  stagionali  o
saltuarie. 
  5.  La  materia  dei  licenziamenti  collettivi  per  riduzione  di
personale di cui al primo  comma  dell'articolo  11  della  legge  15
luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della  legge  11
maggio 1990, n. 108 e' disciplinata dal presente articolo. 
  6. Il presente articolo non si applica  ai  licenziamenti  intimati
prima della data di entrata in vigore della presente legge. 
                  (32) (37) (40) (41) (42) (43) (44) (47) (45) ((50)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 8, comma  4)
che "La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel  senso  che  la
facolta' di collocare in mobilita' i lavoratori di  cui  all'articolo
4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per  tutti  i
lavoratori oggetto della  procedura  di  mobilita'  entro  centoventi
giorni dalla conclusione  della  procedura  medesima,  salvo  diversa
indicazione nell'accordo sindacale di cui  al  medesimo  articolo  4,
comma 9". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che  "Le  disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993". 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disposto (con l'art.  34,  comma
4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223
del 1991 non  trovano  applicazione  nel  caso  di  cessazione  della
somministrazione di lavoro a  tempo  indeterminato,  cui  si  applica
l'articolo 3 della legge n. 604 del 1966". 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 46, comma  1)  che  "A
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223 e' precluso  per  60  giorni  e  nel  medesimo
periodo sono sospese le procedure  pendenti  avviate  successivamente
alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve  le  ipotesi  in  cui  il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola  del
contratto d'appalto. Sino alla  scadenza  del  suddetto  termine,  il
datore di lavoro, indipendentemente dal numero  dei  dipendenti,  non
puo' recedere dal contratto  per  giustificato  motivo  oggettivo  ai
sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19  maggio  2020,  n.
34, ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure  di
cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991,  n.  223  e'
precluso per cinque mesi e  nel  medesimo  periodo  sono  sospese  le
procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23  febbraio
2020, fatte salve le ipotesi in  cui  il  personale  interessato  dal
recesso, gia' impiegato nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di
subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di  contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.
Sino alla  scadenza  del  suddetto  termine,  il  datore  di  lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, non  puo'  recedere  dal
contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3,
della legge 15 luglio 1966, n. 604". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile
2020, n. 23, ha  disposto  (con  l'art.  389,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata  in  vigore  della  modifica  dei  commi  1,   1-bis   e
1-quinquies del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1°  settembre
2021. 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 1)
che "Ai datori di lavoro che non  abbiano  integralmente  fruito  dei
trattamenti di  integrazione  salariale  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero  dell'esonero
dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del
presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di  cui  agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate  successivamente  alla
data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a
seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
di appalto". 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata  in  vigore  della  modifica  dei  commi  1,   1-bis   e
1-quinquies del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16  maggio
2022. 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata  in  vigore  della  modifica  dei  commi  1,   1-bis   e
1-quinquies del presente articolo dal 16 maggio  2022  al  15  luglio
2022. 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art.  12,  comma
9) che  "Fino  al  31  gennaio  2021  resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223 e restano  altresi'  sospese  le  procedure  pendenti  avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto". 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
309) che  "Fino  al  31  marzo  2021  resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, e restano altresi'  sospese  le  procedure  pendenti  avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto". 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art.  8,  comma  9)
che "Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio  delle  procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e
restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola  del
contratto di appalto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio  al
31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui  ai  commi  2  e  8  resta
precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le  procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto". 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, comma  2)
che "Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021". 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 40, comma  4)  che
"Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale
ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle  procedure  di  cui
agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223  per  la
durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro  il  31
dicembre 2021 e restano altresi'  sospese  nel  medesimo  periodo  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori  di
lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi  del
comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui  agli  articoli
4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  per  la  durata  del
trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il  31  dicembre
2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo,  le  procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto, sia  riassunto  a  seguito  di  subentro  di  un  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto". 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 ha disposto (con l'art.  11,  comma
7) che "Ai datori di lavoro che presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione
salariale".