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LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

Norme sui licenziamenti individuali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal:  26-5-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1990, N. 108))
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La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge.(5)
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AGGIORNAMENTO(5)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 giugno 1986 n. 137 (in G.U. 1a s.s. 25/06/1986 n. 30) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, [...] nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo".