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LEGGE 11 maggio 1990, n. 108

Disciplina dei licenziamenti individuali.

note: Entrata in vigore della legge: 26/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2003)
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Testo in vigore dal:  26-5-1990

Art. 6

Abrogazioni

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 35 della legge n. 300/1970, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 35 (Campo di applicazione). - Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante (*)".
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 604/1966, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11. - La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge".
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(*) Con sentenza 26 marzo 1987, n. 96 (Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1987, n. 5 - 1a serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione; nonché l'illegittimità dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge.