LEGGE 15 luglio 1966, n. 604

Norme sui licenziamenti individuali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 22-10-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
 
  Il  licenziamento  per  giustificato  motivo   con   preavviso   e'
determinato da un notevole inadempimento degli obblighi  contrattuali
del prestatore di lavoro ovvero  da  ragioni  inerenti  all'attivita'
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa. 
 
                       (14) (15) (16) (18) (19) (20) (23) (21) ((25)) 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 46,  comma  1)
che sino alla scadenza  del  termine  di  60  giorni  decorrenti  dal
17/3/2020 il datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, non puo' recedere dal contratto per  giustificato  motivo
oggettivo ai sensi del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34
ha disposto (con l'art. 46, comma  1)  che  sino  alla  scadenza  del
termine di cinque mesi decorrenti dal 17/3/2020 il datore di  lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, non  puo'  recedere  dal
contratto per giustificato motivo oggettivo  ai  sensi  del  presente
articolo. 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 14, comma 2)
che "Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa  al
datore di lavoro, indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti,  la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7
della medesima legge". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto (con l'art.  12,  comma
10) che fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa al datore  di  lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di  recedere
dal contratto per giustificato motivo oggettivo di  cui  al  presente
articolo. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
310) che fino al 31 marzo 2021 resta preclusa al  datore  di  lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di  recedere
dal contratto per giustificato motivo oggettivo di  cui  al  presente
articolo. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art.  8,  comma  9)
che fino al 30 giugno  2021  resta  preclusa  al  datore  di  lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di  recedere
dal contratto per giustificato motivo oggettivo di  cui  al  presente
articolo. 
  Ha inoltro disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Dal 1° luglio  al
31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui  ai  commi  2  e  8  [...]
resta, altresi', preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti
la  facolta'  di  recedere  dal  contratto  per  giustificato  motivo
oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604
e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui  all'articolo
7 della medesima legge". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 20 luglio 2021, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, comma  2)
che "Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei  dipendenti,  la  facolta'  di   recedere   dal   contratto   per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in  corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 40, comma  4)  che
"Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale
ai sensi del comma 3 resta precluso l'avvio delle  procedure  di  cui
agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223  per  la
durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro  il  31
dicembre 2021 e restano altresi'  sospese  nel  medesimo  periodo  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti
di cui al  primo  periodo  resta,  altresi',  preclusa  nel  medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta'  di
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima
legge". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Ai datori  di
lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi  del
comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui  agli  articoli
4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  per  la  durata  del
trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il  31  dicembre
2021 e restano altresi' sospese, nel medesimo periodo,  le  procedure
pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto, sia  riassunto  a  seguito  di  subentro  di  un  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti
di cui al primo  periodo  resta,  altresi',  preclusa,  nel  medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta'  di
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e  restano
altresi' sospese le procedure in corso di cui  all'articolo  7  della
medesima legge". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, ha disposto (con l'art. 11,  comma
7) che "Ai datori di lavoro che presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta  precluso  l'avvio  delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione
salariale. Ai medesimi  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei  dipendenti,  la  facolta'  di   recedere   dal   contratto   per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge".