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LEGGE 7 agosto 1990, n. 250

Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

note: Entrata in vigore della legge: 11-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  21-7-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al
((40 per cento))
della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:
a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare
((il 50 per cento))
dei costi come determinati al medesimo comma 1. (2) (6)
3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della medesima legge n. 67 del 1987.
4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1987. (8) (13) (14) (16)

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 14 agosto 1991, n. 278 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto dal comma 2 del presente articolo, è raddoppiato.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 29) che l'ammontare dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo non può comunque superare il 50 per cento dei costi presi a base del calcolo dei contributi stessi.
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 31 luglio 1997, n. 249 ha disposto (con l'art. 2, comma 20) che ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.
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AGGIORNAMENTO (13)

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma 128) che "Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni".