LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
             (Misure di sostegno della radiodiffusione) 
 
  1. Al comma 2  dell'articolo  65  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
  "c-bis) le erogazioni liberali a favore dei  concessionari  privati
per  la  radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitaria  per   un
ammontare complessivo non  superiore  all'1  per  cento  del  reddito
imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa". 
  2.  Le  Regioni,  con  proprio  provvedimento,   possono   disporre
agevolazioni   a   favore   dei   concessionari   privati   per    la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito  locale,  in
particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione
e gestione degli impianti. 
  3. Ai concessionari per la  radiodiffusione  televisiva  in  ambito
locale,  ovvero  ai  soggetti  autorizzati  per  la   radiodiffusione
televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano  registrato  la
testata televisiva presso il competente tribunale e  che  trasmettano
quotidianamente, nelle ore comprese tra  le  07,00  e  le  23,00  per
almeno un'ora,  programmi  informativi  autoprodotti  su  avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali  o  culturali,  si
applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11  della  legge
25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'articolo 7  della
legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui ((agli articoli 29
e 30)) della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive  modificazioni
ed integrazioni. (17) (19) ((24)) 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3,
4,  7  e  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e   successive
modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13,
della legge  3  maggio  2004,  n.  112,  decadono  dal  diritto  alla
percezione  delle  provvidenze  qualora  non   trasmettano   l'intera
documentazione entro un anno dalla richiesta". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23  dicembre  2005,
n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma  128)  che  "Il  termine  di
decadenza  previsto  dall'articolo  1,  comma  461,  della  legge  23
dicembre 2005, n.  266,  si  intende  riferito  anche  ai  contributi
relativi agli anni precedenti". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
774) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2020.