LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
        (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione) 
 
  1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano  registrato  la
testata radiofonica  giornalistica  trasmessa  presso  il  competente
tribunale  e  ,  che  trasmettano  quotidianamente  propri  programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi,  economici,  sociali,
sindacali o letterari, per non meno del 25 per  cento  delle  ore  di
trasmissione comprese tra le ore 7 e  le  ore  20,  hanno  diritto  a
decorrere dal 1° gennaio 2007: 
    a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)); 
    b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento  ai
servizi di tre agenzie  di  informazione  a  diffusione  nazionale  o
regionale. 
  2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti
politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: 
    a) abbiano registrato la testata giornalistica  trasmessa  presso
il competente tribunale; 
    b) trasmettano quotidianamente propri  programmi  informativi  su
avvenimenti politici,  religiosi,  economici,  sociali,  sindacali  o
letterari per non meno del 30 per cento  delle  ore  di  trasmissione
comprese tra le ore 7 e le ore 20; 
    c)   non   siano   editori   o   controllino,   direttamente    o
indirettamente,  organi  di  informazione   di   cui   al   comma   6
dell'articolo 9; 
    viene  corrisposto  a  cura  del  Servizio  dell'Editoria   della
Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416,
per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per
cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli  ultimi  due
esercizi avendo riferimento per la prima applicazione  agli  esercizi
1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due
miliardi. (2) 
  3. Le imprese di cui al  precedente  comma  2  hanno  diritto  alle
riduzioni tariffarie di cui all'articolo  28  della  legge  5  agosto
1981, n. 416, applicate con le stesse modalita' anche ai  consumi  di
energia elettrica, nonche' alle agevolazioni di  credito  di  cui  al
successivo articolo 20 e al rimborso previsto dalla  lettera  b)  del
comma 1 del presente articolo. 
  4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto con il Ministro delle poste e  delle  telecomunicazioni,  da
emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
saranno disciplinati i metodi e le procedure per  l'accertamento  del
possesso dei requisiti per  l'accesso  alle  provvidenze  di  cui  al
presente articolo, nonche'  per  la  verifica  periodica  della  loro
persistenza.(4)(7) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La l. 8 maggio 1989 (con l'art.2) ha disposto che "Per  le  imprese
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione  dei  debiti
emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato  e
depositato, disciplinate dall'articolo 33 della legge 5 agosto  1981,
n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento  concesso.
Tali garanzie devono intendersi  di  natura  primaria  e  interamente
sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati
dalla legge alle imprese sopra richiamate." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ha disposto che " I crediti relativi
ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11  della  legge  25
febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli  enti  pubblici  che
gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di  assistenza  sociale
per il pagamento dei  conributi,  dei  premi  e  dei  relativi  oneri
accessori." 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 7 agosto 1990, n. 250  (con  l'art.1)  ha  disposto  che  "Le
imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge  25  febbraio
1987, n. 67, qualora siano costituite in societa'  cooperativa  senza
scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo
9, comma 2, della legge medesima."