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LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal:  1-1-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

(Contributi ai quotidiani)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni.
9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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10.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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12.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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13.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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14.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70))
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(4)
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 22 dicembre 1989, n.411 ( con l'art. 3 ) ha disposto che " I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri accessori."