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LEGGE 22 dicembre 1989, n. 411

Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici.

note: Entrata in vigore della legge: 31/12/1989
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Testo in vigore dal:  31-12-1989

Art. 3

Cessione dei crediti
1. I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri accessori.
2. La cessione ha immediati effetti liberatori del debito verso gli istituti previdenziali.
3. All'atto della cessione dei crediti i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il loro godimento.
4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto a rilasciare tale dichiarazione entro due mesi dalla presentazione della relativa richiesta o dalla successiva acquisizione dei requisiti di legge. La richiesta, per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 1987, può essere presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per quanto riguarda i contributi relativi agli anni successivi, a partire dal 1› settembre dell'anno successivo a quello al quale i contributi si riferiscono.
Nota all'art. 3:
Il testo degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge n. 67/1987 è il seguente: "Art. 8 (Contributi ai quotidiani). - 1. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 9, i contributi di cui all'art. 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalità che seguono. 2. Per l'anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in parte all'estero, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata: a) lire 55 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera; b) lire 51 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila; c) lire 33 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila; d) lire 28 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila. 3. Per l'anno 1987 i contributi di cui al precedente comma 2 sono ridotti del 30 per cento. 4. I suddetti contributi sono proporzionalmente ridotti corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59. 5. I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio. 6. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali. 7. I contributi sono aumentati del 15 per cento per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana. 8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecentoquaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni. 9. Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati con le copie delle relative fatture, anche nell'ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. 10. I contributi di cui al presente articolo sono così erogati: a) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate, ma non oltre un semestre dal termine di presentazione delle domande e purché sia stata verificata l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dall'impresa; b) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo. 11. Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui alla lettera b) del comma 10 del presente articolo. 12. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea. 13. Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo minimo di cui al comma precedente, al 1› luglio ed al 1› gennaio di ciascun anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre. 14. È fatto obbligo alle società che, sulla base dell'ultimo bilancio depositato, redatto ai sensi dell'art. 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui al presente articolo nell'impresa editoriale, in favore dello sviluppo dell'impresa. La violazione del suddetto obbligo comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416. Art. 9 (Contributi ad imprese editrici di particolare valore). 1. Alle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma cooperativa ai sensi dell'art. 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4 della presente legge, nonché dell'art. 52 della medesima legge n. 416 sono concessi per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo comma 5. 2. La disposizione del precedente comma 1 si applica altresì alle imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblichino da almeno tre anni, le quali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, la decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e, nella ipotesi di imprese individuali, di non procedere a destinazione di beni o somme a finalità estranee a quelle dell'impresa, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi e nei cinque esercizi successivi alla riscossione dell'ultimo contributo. La decisione deve essere assunta nelle società di persone dai soci all'unanimità, e nelle società di capitali dall'assemblea, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria. 3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o l'imprenditore individuale operi il conferimento di azienda in società che non abbia assunto o assuma analogo impegno, la società o l'imprenditore dovranno versare somma pari ai contributi riscossi aumentati degli interessi al tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, calcolati a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrate al Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la società o l'impresa individuale siano posti in liquidazione, la società o l'imprenditore dovranno versare in conto entrate al Ministero del tesoro somma parimenti calcolata, nei limiti però del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione o assegnazione. Somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società o dall'imprenditore quando, nello stesso periodo di tempo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violato l'impegno assunto.
4. I contributi di cui ai commi precedenti sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 40 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio. 5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella seguente misura: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985-1986, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni di lire, nonché b) contributi variabili nelle seguenti misure: 1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e 200.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; 2) 100.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie; 3) 50.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le 250.000 copie. 6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici; b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie. 7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 né direttamente né indirettamente ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano. 8. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni, da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416. 9. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo e al comma 2 dell'art. 11 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora espressione dello stesso partito politico. 10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all'art. 7, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11.
Art. 10 (Contributi ad altri periodici). - 1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'art. 8 sono corrisposti altresì alle imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali a condizione che: a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 o ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 9; b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'art. 8; d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali e 18 per i quindicinali. 2. La commissione di cui all'art. 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 9 e 17, oltre che dal presente articolo. Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). - 1.
Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo dal 1› gennaio 1986: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. 2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9; d) viene corrisposto a cura del servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. 3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tarifffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza".