LEGGE 3 maggio 2004, n. 112

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

note: Entrata in vigore della legge: 6-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/2016)
Testo in vigore dal: 7-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di  ambito
                               locale) 
 
  1.  L'emittenza  radiotelevisiva  di  ambito  locale  valorizza   e
promuove le  culture  regionali  o  locali,  nel  quadro  dell'unita'
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a
tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. 
  2. La disciplina del sistema di radiodiffusione  televisiva  tutela
l'emittenza in ambito locale e  riserva,  comunque,  un  terzo  della
capacita'  trasmissiva,  determinata  con  l'adozione  del  piano  di
assegnazione  delle  frequenze  per  la  diffusione   televisiva   su
frequenze terrestri, ai  soggetti  titolari  di  autorizzazione  alla
fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito. 
  3. Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o
autorizzazioni  per  la  radiodiffusione  televisiva  all'interno  di
ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu' di  sei  per  bacini
regionali anche non limitrofi.  Alle  emittenti  che  trasmettono  in
ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati  all'articolo  2,
comma 1, lettera l), e' consentito di trasmettere,  indipendentemente
dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni,  in  un'area  di
servizio complessiva non superiore  ai  sei  bacini  regionali  sopra
indicati.  E'  consentita  la  programmazione  anche  unificata  sino
all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni
o autorizzazioni sono considerate anche quelle  detenute  all'interno
di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del  piano
nazionale di  assegnazione  delle  frequenze  televisive  in  tecnica
digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in  ambito
locale alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  di
proseguire nell'esercizio  anche  nei  bacini  eccedenti  i  predetti
limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  anche
alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia. 
  4.  Fino  alla  completa  attuazione   del   piano   nazionale   di
assegnazione delle frequenze radiofoniche  e  televisive  in  tecnica
digitale le  emittenti  radiotelevisive  locali  possono  trasmettere
programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un
quarto delle  ore  di  trasmissione  giornaliera  in  relazione  alle
diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il  quale
e' rilasciata  la  concessione  o  l'autorizzazione.  Successivamente
all'attuazione dei predetti piani, tale  facolta'  e'  consentita  ai
titolari di autorizzazione alla  fornitura  di  contenuti  in  ambito
locale. Alle emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai
predetti fini di trasmissione di programmi  e  messaggi  pubblicitari
differenziati, di  diffondere  i  propri  programmi  attraverso  piu'
impianti di messa in onda, nonche' di  utilizzare,  su  base  di  non
interferenza,  i  collegamenti  di  telecomunicazioni  a  tale   fine
necessari. Alle medesime e', altresi', con sentito  di  utilizzare  i
collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e  i
transiti di servizio,  per  la  trasmissione  dati  indipendentemente
dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i  tele-allarmi
direzionali e per i collegamenti fissi e  temporanei  tra  emittenti.
L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni
non comporta il pagamento di  ulteriori  canoni  o  contributi  oltre
quello  stabilito  per  l'attivita'  di  radiodiffusione   sonora   e
televisiva locale. 
  5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si
impegnano entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge a trasmettere televendite per  oltre  l'80  per  cento
della  propria  programmazione  non  sono  soggette  al   limite   di
affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma  9-ter,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal  comma  6  del
presente articolo, nonche' agli obblighi informativi previsti per  le
emittenti televisive locali. Tali emittenti non  possono  beneficiare
di contributi, provvidenze  o  incentivi  previsti  in  favore  delle
emittenti radiotelevisive locali dalla  legislazione  vigente.  Entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' adottato un
apposito regolamento dal Ministro delle  comunicazioni,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in  cui  vengono
definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per  la
revoca di contributi, provvidenze  o  incentivi  previsti  in  favore
delle emittenti radiofoniche e  televisive  che  diffondano  messaggi
pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla  diffusione
reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare anche
in considerazione dell'attivita' del Comitato  di  controllo  di  cui
all'articolo 3 del "Codice  di  autoregolamentazione  in  materia  di
televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di
cartomanzia  ed  assimilabili,  di  servizi  relativi  ai  pronostici
concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,  totocalcio,
totogol, totip, lotterie e giochi similari", costituito  in  data  24
luglio 2002, e delle eventuali violazioni  riscontrate  dal  medesimo
Comitato. 
  6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n.  223,
le parole: "35 per cento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "40  per
cento". 
  7. Alle emittenti televisive in ambito locale le  cui  trasmissioni
siano destinate unicamente  al  territorio  nazionale,  ad  eccezione
delle trasmissioni effettuate in  interconnessione,  in  deroga  alle
disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del  Consiglio,  del  3
ottobre  1989,  e  successive  modificazioni,  in  tema  di  messaggi
pubblicitari   durante   la   trasmissione   di    opere    teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle
inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due  interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo  indipendentemente  dalla  durata
delle opere stesse; per le opere di durata programmata  compresa  tra
novanta  e  centonove  minuti  sono   consentite   analogamente   due
interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo;  per  le  opere  di
durata programmata  uguale  o  superiore  a  centodieci  minuti  sono
consentite  tre  interruzioni  pubblicitarie  piu'  una  interruzione
supplementare  ogni  quarantacinque  minuti  di  durata   programmata
ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata  il
tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e
la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla  pubblicita'
inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto. 
  8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio  1992,  n.  175,
come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.  42,
e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362,  le
parole:  "e   attraverso   giornali   quotidiani   e   periodici   di
informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso  giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive
locali". All'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio  1992,  n.
175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n.
42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
le  parole:  "e  attraverso  giornali  quotidiani  e   periodici   di
informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso  giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive
locali". 
  9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.  430,  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  ";  per  le   emittenti
radiofoniche si considerano presenti alle  manifestazioni  anche  gli
ascoltatori che  intervengono  alle  stesse  attraverso  collegamento
radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza". 
  10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli  enti  pubblici
anche economici destinano, per fini di  comunicazione  istituzionale,
all'acquisto di spazi sui mezzi di  comunicazione  di  massa,  devono
risultare complessivamente impegnate,  sulla  competenza  di  ciascun
esercizio  finanziario,  per  almeno  il  15  per  cento   a   favore
dell'emittenza  privata  televisiva  locale  e   radiofonica   locale
operante nei territori dei Paesi membri  dell'Unione  europea  e  per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. 
  11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle  destinate  alle  spese
per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri  relativi  alla
loro realizzazione. 
  12.  Le  amministrazioni  pubbliche  e  gli  enti  pubblici   anche
economici sono tenuti  a  dare  comunicazione  all'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai
fini  di  pubblicita'  istituzionale,   di   spazi   sui   mezzi   di
comunicazione  di  massa.   L'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni,  anche  attraverso  i  Comitati   regionali   per   le
comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a
carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di  massa.
I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non
adempiono agli obblighi  di  cui  al  comma  10  sono  soggetti  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  un  minimo  di
1.040 euro a un massimo di 5.200 euro.  Competente  all'accertamento,
alla contestazione e all'applicazione della sanzione  e'  l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.  Si  applicano  le  disposizioni
contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,
n. 689. 
  13. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((6)) 
  14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n.  223,  e
successive  modificazioni,  le  parole:  "il  20  per  cento  per  la
radiodiffusione  sonora  in  ambito  locale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione  sonora  in  ambito
locale". 
  15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n.  223,  e
successive  modificazioni,  le  parole:  "il  20  per   cento"   sono
sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento". 
  16. La trasmissione di dati e di  informazioni  all'utenza  di  cui
all'articolo 3, comma 17, della legge  31  luglio  1997,  n.  249,  e
successive modificazioni, puo' comprendere  anche  la  diffusione  di
inserzioni pubblicitarie. 
  17. Le sanzioni amministrative irrogate a  imprese  radiofoniche  o
televisive locali ai  sensi  dell'articolo  174-bis  della  legge  22
aprile 1941, n. 633, come modificato  dall'articolo  27  del  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora
l'impresa  radiofonica  o  televisiva  locale  abbia   provveduto   a
regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge
la  propria  posizione  relativamente  alla  violazione   contestata:
riduzione  a  un  decimo  dell'importo  minimo  qualora  le  sanzioni
amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a  50.000
euro;  riduzione  a  un  ventesimo  dell'importo  minimo  qualora  le
sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente  50.000
euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative cosi' ridotte dovra'
avvenire entro i trenta giorni successivi alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a
5.000 euro, potra' essere corrisposto  in  tre  rate  bimestrali,  la
prima delle quali con scadenza nel termine  di  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223  ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56  della  legge  23
luglio 2009, n.  99,  il  presente  regolamento  entra  in  vigore  a
decorrere  dal  bilancio  d'esercizio  delle   imprese   beneficiarie
successivo a  quello  in  corso  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".