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LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal:  10-3-1987

Art. 20

(Finanziamenti agevolati)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1986-1990.
2. Le disposizioni richiamate dal comma precedente possono trovare applicazione a favore di imprese editrici di giornali quotidiani, di imprese editrici di periodici, e di agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche in relazione alle spese per l'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni.
3. Nel caso di formazione di consorzi tra imprese ai fini dell'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni, le agevolazioni di cui alle disposizioni richiamate dal comma 1 si applicano nella misura stabilita per le cooperative giornalistiche al sesto comma dell'articolo 30 e al primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
4. È autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 e di 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i contributi in conto interessi a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica.
5. La gestione del fondo di cui al presente articolo, nonché di quello istituito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla legge 4 agosto 1984, n. 428, sarà effettuata con l'applicazione delle norme generali della contabilità di Stato, emanate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
6. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici".
7. È data precedenza nella valutazione delle domande di finanziamento di cui al presente articolo, alle imprese costituite in forma cooperativa e ai consorzi fra cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.
8. Il limite massimo di finanziamento assistibile, di cui al settimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aumentato a 15 miliardi.
9. L'undicesimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:
"Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29".
10. Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere:
"h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;
i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici;
l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)".
11. All'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel terzo comma, dopo le parole "imprese editrici di libri" sono inserite le seguenti: "nonché alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo".
Nota all'art. 20, comma 1:
- Il testo degli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge n. 416/1981, è il seguente:
"Art. 29 (Programmi ammessi al finanziamento agevolato).
- È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successivi.
I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:
1) la situazione patrimoniale dell'impresa;
2) la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalità;
3) i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale. Ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto.
Art. 30 [come modificato dal presente articolo] (finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva).
- I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti:
a) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno;
b) introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaboratori elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;
c) riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie;
d) costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarità e continuità di questa;
e) realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione.
I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici.
I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonché alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma.
I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e connesse all'attività delle imprese beneficiarie, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto. È data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, e quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.
La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.
Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 6.
Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.
Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica. La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.
Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo.
Alle imprese di cui il secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29.
I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono.
I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Art. 31 (Durata e modalità dei finanziamenti). - Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'art. 6 della presente legge.
La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni, di cui non più di due di utilizzo o preammortamento.
La durata del finanziamento, le modalità di ammortamento e le altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei contributi.
Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e delle aziende di credito, nonché le modalità di esecuzione sono determinati, entro tre mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 32 [come modificato dal presente articolo] (Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato). - Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, numero 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi a cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.
I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:
a) un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;
b) un sottosegretario di Stato per il tesoro;
c) un sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;
d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;
e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato; f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato; g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato; h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani; i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici; l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti; m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici, (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).
Il Comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 33 [come modificato dall'art. 2 della legge 4 agosto 1984, n. 428] (Fondo centrale di garanzia). - È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'art. 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tale fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.
La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
La dotazione finanziaria del fondo è costituita:
1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamene ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per cento;
2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91.
3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;
4) dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

Nota all'art. 20, comma 2:
Il testo dell'art. 27 della legge n. 416/1981 è il seguente: Art. 27 (Contributi alle agenzie di stampa). - Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.
Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e pio di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.
Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.
L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione.
Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste di requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la Cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa" o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie ovvero che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.
L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo è effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza, di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:
a) del numero dei collegamenti per telescrivente ed altri analoghi;
b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri;
c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.
Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultano eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.

Nota all'art. 20, comma 3:
Per il testo degli articoli 30 e 31 della legge n. 416/1981 si veda la precedente nota all'art. 20, comma 1.

Nota all'art. 20, comma 4:
Per il testo dell'art. 29 della legge n. 416/1981 si veda la precedente nota all'art. 20, comma 1.

Nota all'art. 20, comma 5:
Per il testo dell'art. 33 della legge n. 416/1981 si veda la precedente nota all'art. 20, comma 1.
Per il R.D. n. 2440/1923 si veda la precedente nota all'art. 5, comma 7.

Nota all'art. 20, commi 6, 9 e 11:
Per il testo dell'art. 30 della legge n. 416/1981, come modificato dai presenti commi, si veda la precedente nota all'art. 20, comma 1.

Nota all'art. 20, comma 7:
Per il testo dell'art. 6 della legge n. 416/1981 si veda la precedente nota all'art. 4, comma 1.

Nota all'art. 20, comma 8:
Per il testo dell'art. 30 della legge n. 416/1981 si veda la precedente nota all'art. 20, comma 1.

Nota all'art. 20, comma 10:
Per il testo dell'art. 32 della legge n. 416/1981 come modificato dal presente comma, si veda la precedente nota all'art. 20, comma 1.