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LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal:  11-9-1990
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

(Contributi ad imprese editrici di particolare valore)
1. Alle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, nonché dell'articolo 52 della medesima legge n. 416 sono concessi per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo comma 5.
2. La disposizione del precedente comma 1 si applica altresì alle imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblichino da almeno tre anni, le quali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica - la decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e, nella ipotesi di imprese individuali, di non procedere a destinazione di beni o somme a finalità estranee a quelle dell'impresa, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi e nei cinque esercizi successivi alla riscossione dell'ultimo contributo. La decisione deve essere assunta nelle società di persone dai soci all'unanimità, e nelle società di capitali dall'assemblea, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.
((7))
3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o l'imprenditore individuale operi il conferimento di azienda in società che non abbia assunto o assuma analogo impegno, la società o l'imprenditore dovranno versare somma pari ai contributi riscossi aumentati degli interessi al tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, calcolati a partire dalla data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrate al Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la società o l'impresa individuale siano posti in liquidazione, la società o l'imprenditore dovranno versare in conto entrate al Ministero del tesoro somma parimenti calcolata, nei limiti però del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione o assegnazione. Somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società o dall'imprenditore quando, nello stesso periodo di tempo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea risulti violato l'impegno assunto.
4. I contributi di cui ai commi precedenti sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 40 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo risultanti da bilancio.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985-1986, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni di lire, nonché
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e 200.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) 100.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;
3) 50.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le 250.000 copie.
6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto: (2)
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 né direttamente né indirettamente ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.
8. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni, da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
9. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 11 sono corrisposti alternativamente per un quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica, qualora espressione dello stesso partito politico.
10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all'articolo 7, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'articolo
11. (4)
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 8 maggio 1989, n. 177 ha disposto ( con l'art. 2 ) che "Per le imprese di cui all'articolo 9, comma 6 le garanzie relative ai mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato, disciplinate dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge alle imprese sopra richiamate."
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 22 dicembre 1989, n. 411 ( con l'art. 3) ha disposto che " I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei conributi, dei premi e dei relativi oneri accessori"
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 7 agosto 1990, n. 250 ( con l'art. 2 ) ha disposto che" Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, è riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dellla L. 250/1990."