LEGGE 30 aprile 1983, n. 137

Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

Testo in vigore dal: 4-5-1983
                               Art. 4.

  Il  quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e' cosi' modificato:
  "I  bilanci  delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite,
anche  in  abbonamento,  dei  quotidiani  editi, escluso il fatturato
della  pubblicita',  superiori  a  cinque miliardi di lire, devono, a
decorrere   dall'esercizio  dell'anno  1983,  essere  certificati  da
societa'  aventi  i  requisiti  di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  31  marzo  1975,  n.  136,  all'uopo
autorizzate  dalla  Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Per  i  ricavi  annui netti delle vendite si intendono i ricavi delle
vendite,  anche in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio
ai  distributori  ed  ai  rivenditori  ed  escluso il fatturato della
pubblicita'".