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LEGGE 10 febbraio 1989, n. 48

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 14-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1990)
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Testo in vigore dal:  14-2-1989

Art. 20

1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, prorogata sino al 31 dicembre 1988 dall'articolo 21- bis del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1989.
Note all'art. 20:
- Il testo degli articoli 34 e 68 della legge n. 613/1967 (Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi) è il seguente:
"Art. 34. - La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in base a bilancio, realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle aree di cui all'art. 2, è esente da imposta di ricchezza mobile categoria B nei venti esercizi successivi alla entrata in vigore della presente legge, purché investita direttamente nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi, o in ambedue le fasi, esplicate sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale, sia nelle zone del territorio nazionale soggette alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6.
L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo dell'attività prevista nel precedente comma.
Per ottenere l'esenzione prevista nel primo comma, le società e gli enti tassabili in base a bilancio devono farne esplicita richiesta in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando altresì la parte degli utili che intendono investire. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.
L'esenzione è applicata, in via provvisoria, in base alla dichiarazione per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e, in via definitiva, in base alle risultanze della documentazione ed osservate le condizioni previste nel comma seguente.
Le opere per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un sessennio dalla data stessa. La data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché l'ammontare dei costi sostenuti, dovranno essere comprovati mediante certificati rilasciati dalla Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente territorialmente.
La certificazione prevista nel precedente comma deve essere presentata all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori di prospezione e di ricerca previsti.
Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine di sei anni indicato nel quinto comma del presente articolo, al recupero dell'imposta provvisoriamente esonerata e si applica a carico della società o dell'ente una sopratassa pari al 50 per cento dell'imposta medesima".
"Art. 68. - L'esenzione fiscale prevista dall'art. 34 della presente legge si applica sulla parte non superiore al 50 per cento degli utili realizzati nell'esercizio di attività di coltivazione di idrocarburi nelle zone sottoposte alla disciplina della legge 11 gennaio 1957, n. 6, purché tale parte sia direttamente investita nelle operazioni di prospezione o di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi, o di ambudue le fasi, sia nelle stesse zone, sia nel mare territoriale, sia nella piattaforma continentale italiana, e le operazioni siano completate entro quattro anni dalla data di presentazione della dichiarazione intesa ad ottenere l'agevolazione.
L'esenzione di cui al comma precedente è concessa per la durata, alle condizioni e con le modalità indicate nel citato art. 34".
- Il testo del sesto comma dell'art. 40 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) è il seguente: "L'esenzione prevista dall'art. 34 della legge 21 luglio 1967, n. 613 (v. nota precedente), si applica, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, nei confronti dell'imposta locale sui redditi".