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LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal:  15-1-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Per l'anno 1989 è fatto divieto di procedere ad assunzioni in ruolo di personale tecnico ed amministrativo delle università, nonché di personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il 31 dicembre 1988.(3)
((4))
2. Per il medesimo anno 1989 non si dà luogo ad assunzioni di personale non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 116, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, e dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.(3)
((4))
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare assunzioni, in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo concorso.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)che "I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge
29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno."
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 29 dicembre 1990, n. 407, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)che "I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, già prorogati di un anno dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno. È altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990".