LEGGE 29 dicembre 1988, n. 554

Disposizioni in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 3/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1995)
Testo in vigore dal: 15-1-1991
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
  1. Per l'anno 1989 e' fatto divieto di procedere ad  assunzioni  in
ruolo di  personale  tecnico  ed  amministrativo  delle  universita',
nonche'  di  personale  ispettivo,  direttivo,  docente,   educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni  ordine  e
grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo  il
31 dicembre 1988.(3)((4)) 
  2. Per il medesimo anno 1989 non si  da'  luogo  ad  assunzioni  di
personale non di ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 2  maggio
1984, n.  116,  ferma  restando  l'applicazione  di  quanto  disposto
dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 27  febbraio  1980,  n.
38, e dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977,
n. 808.(3)((4)) 
  3. Per effettive, motivate e documentate  esigenze,  il  Presidente
del Consiglio dei Ministri  con  proprio  decreto,  su  proposta  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, puo' autorizzare assunzioni, in deroga a quanto  previsto  ai
commi 1 e 2, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo concorso. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 27 dicembre 1989,  n.  413,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
2)che "I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e  3,
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 
29 dicembre 1988, n. 554, sono prorogati di un anno." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 29 dicembre 1990, n. 407, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
2)che "I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e  3,
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge
29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di un anno dall'articolo  2,
comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   febbraio   1990,   n.   37,   sono
ulteriormente prorogati di un anno. E' altresi' prorogata di un  anno
la validita' delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990".